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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2816/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per plurimi episodi di cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990). La difesa deduceva: mancata indicazione di elementi concreti e della componente soggettiva idonei a dimostrare la stabile affiliazione del ricorrente al sodalizio (affectio societatis); estraneità agli utili dell'associazione e partecipazione solo a cessioni isolate; mancata specificazione di tempo, luogo, qualità e quantità per il capo 30; erronea ricostruzione dell'organigramma e della continuità delle forniture; esigenza cautelare non attuale avendo il ricorrente interrotto le condotte delittuose e svolto attività lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente e logicamente valutato la gravità indiziaria, integrando gli elementi forniti dal G.I.P., e che fossero emersi gravi indizi a carico del ricorrente: consistenti forniture di cocaina (15 e 17 kg), somme di denaro rilevanti (220.000 e 160.000 euro) riconducibili a pagamenti per forniture, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori che evidenziavano forniture ripetute dal settembre 2021 e modalità consolidate di scambio (pagamenti differiti). La Corte ha confermato l'esistenza di un vincolo durevole tra fornitore e sodalizio (affectio societatis) pur in presenza di diversi profili di utilità personale, e ha ritenuto fondate le esigenze cautelari anche alla luce della presunzione di attualità dell'art. 275 comma 3 c.p.p. Conseguentemente, i ricorsi vengono dichiarati infondati; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte conferma che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può sussistere anche tra fornitori e acquirenti quando sussista un vincolo durevole di fornitura continuativa; non è ostativa la diversità di scopo o di utilità personale per configurare l'affectio societatis.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento alle singole cessioni di sostanza stupefacente come reati-fine; la presenza di più episodi e di ingenti quantitativi rafforza la gravità indiziaria.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Norma che delimita i motivi di cassazione impugnati (violazione di norme processuali, vizio di motivazione); la Corte valuta tali censure nei limiti del sindacato sulla motivazione del giudice del riesame.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Rinvio alle regole sulla valutazione degli indizi nel procedimento cautelare; la Corte ricorda che per la misura cautelare è sufficiente la qualificata probabilità e non la precisione richiesta per il giudizio di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata la distinzione tra i canoni probatori richiesti in sede di merito (comma 2) e quelli applicabili nel giudizio cautelare (commi 3 e 4 richiamati da art. 273 c.p.p.); la Corte esclude che la valutazione cautelare debba raggiungere la precisione del giudizio di colpevolezza.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone in reato; contestata ma ritenuta assorbita nella valutazione complessiva degli elementi indiziari.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari: il tempo trascorso non esclude automaticamente la pericolosità; la Corte ha ritenuto correttamente applicata tale presunzione nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione: applicata al ricorrente a seguito del rigetto.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione: indicati nella sentenza per gli effetti procedurali.

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari è sufficiente un quadro di 'qualificata probabilità' e non la certezza richiesta per la condanna in sede di merito; la Cassazione verifica solo la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non rivaluta i fatti.
  • Il rapporto stabile di fornitura tra venditore e acquirente di droga può integrare l'affiliazione all'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990 anche se i partecipi hanno utilità diverse; la continuità e le modalità consolidate (pagamenti differiti, grosse somme) sono indici rilevanti.
  • Il rinvenimento di ingenti somme di denaro riconducibili a pagamenti per forniture e intercettazioni che attestano consegne ripetute costituiscono elementi forti per la gravità indiziaria.
  • Le censure difensive che chiedono una diversa lettura delle prove incontrano un limite in Cassazione: bisogna dimostrare illogicità manifesta o carenze motivazionali evidenti nel provvedimento impugnato.
  • La mera interruzione temporanea dell'attività delittuosa o la ripresa di attività lecite non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari quando sussistano indici di inserimento stabile e pericolosità pregressa.
  • Nel contestare singoli capi d'imputazione, l'assenza di indicazione puntuale di tempo/luogo/quantità può essere rilevante, ma la circostanza deve essere valutata nel quadro complessivo degli altri elementi probatori che possono sanare carenze isolate.

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