Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto amministrativo di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di una candidata risultata idonea non vincitrice in un concorso per insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e primaria. La ricorrente sosteneva che, in presenza di posti resisi vacanti e disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria stessa, anche alla luce della normativa speciale invocata (legge n. 186 del 2003) e del fatto che la docente era stata più volte destinataria di contratti a termine sul medesimo posto. I motivi di ricorso deducevano: 1) omesso esame e travisamento di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale valutato le esigenze di organico e l'obbligo di copertura dei posti ai sensi della legge n. 186 del 2003; 2) violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003 e dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendosi che la vacanza di organico nella vigenza della graduatoria imponesse lo scorrimento senza necessità di nuove procedure concorsuali; 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per non avere il giudice d'appello considerato la documentata vacanza e disponibilità dei posti e il preteso diritto all'assunzione nella provincia di Reggio Calabria.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla difesa della ricorrente, motivata dall'intervenuta immissione in ruolo della stessa con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2021/2022. Verificata la sussistenza dei requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. In difetto di accettazione della rinuncia, ha compensato le spese di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale disciplina opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma evocata nei motivi per censurare omesso esame e travisamento di un fatto decisivo, ma non applicata nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
Norma evocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata ritenuta conforme ai requisiti richiesti dalla norma.
In presenza di rinuncia rituale, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che la disposizione si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Richiamato dalla ricorrente quale base dell'obbligo di copertura dei posti e dello scorrimento della graduatoria.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2 della medesima legge per sostenere il diritto all'assunzione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla ricorrente per escludere che il ricorso a contratti a termine impedisse lo scorrimento della graduatoria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e provenga da difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare le spese se la rinuncia sia giustificata da una sopravvenienza che abbia eliminato l'interesse al contenzioso.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica soltanto ai casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche all'estinzione del giudizio.
- Nei giudizi relativi allo scorrimento di graduatorie concorsuali nel pubblico impiego, il diritto all'assunzione viene prospettato come subordinato alla persistenza della graduatoria e alla concreta decisione dell'amministrazione di coprire posti vacanti; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non ha affrontato il merito di tale questione per l'intervenuta rinuncia.
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