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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05682/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento, richiesto in via monitoria da una struttura sanitaria privata, del corrispettivo per prestazioni sanitarie rese in favore del servizio sanitario regionale. Dopo un precedente giudizio di legittimità, la Corte d'appello di Napoli, quale giudice di rinvio, ha accolto l'opposizione della ASL al decreto ingiuntivo, rilevando due autonome ragioni: da un lato, l'assenza di un contratto scritto tra la ASL e la struttura; dall'altro, la mancata prova dell'accreditamento provvisorio della struttura. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul sistema di accreditamento sanitario, sostenendo che non fosse necessario un contratto scritto per legittimare il pagamento delle singole prestazioni; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. ante riforma, per avere la Corte d'appello valorizzato la tardiva produzione documentale relativa all'accreditamento; 3) violazione dell'art. 101 c.p.c., per non aver sottoposto al contraddittorio il rilievo officioso sulla mancanza di prova del regime convenzionale/accreditativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui, in mancanza di atti amministrativi di passaggio al nuovo regime, potesse operare una prosecuzione di fatto del rapporto con conclusione di accordi per facta concludentia. Ha ribadito che, nel servizio sanitario nazionale, l'accesso al pagamento delle prestazioni richiede un provvedimento di accreditamento e, comunque, singoli e specifici rapporti contrattuali in forma scritta; i contratti con la pubblica amministrazione non possono perfezionarsi validamente per facta concludentia. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non censuravano entrambe le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata, ciascuna sufficiente a sorreggerla; inoltre sono stati ritenuti manifestamente infondati, poiché nel giudizio di rinvio non era consentita la produzione di nuovi documenti in assenza delle eccezioni tassativamente previste e la questione della prova dell'accreditamento era stata tempestivamente sollevata in primo grado, escludendo la dedotta violazione del contraddittorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento delle sanzioni ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 8, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Nel sistema sanitario nazionale l'accesso alla remunerazione delle prestazioni richiede il provvedimento di accreditamento e specifici rapporti contrattuali; non sono ammessi accordi per facta concludentia con la pubblica amministrazione.

  • art. 6, comma 6, L. n. 724/1994

    È richiamato quale norma integrativa del sistema di accreditamento e di regolazione dei rapporti con le strutture private.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio la produzione di nuovi documenti è preclusa, salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di cassazione o impossibilità di produrre tempestivamente per forza maggiore.

  • art. 101 c.p.c.

    Non vi è violazione del contraddittorio se la questione della mancata prova dell'accreditamento era stata tempestivamente sollevata dalla controparte nel giudizio di merito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta accelerata può essere pronunciata condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta accelerata può essere irrogata una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, quale misura sanzionatoria e deterrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La richiesta di decisione da parte del ricorrente, seguita da decisione conforme alla proposta, legittima l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923

    I contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta, a pena di nullità.

Massime di principio

  • Nel sistema sanitario pubblico/privato accreditato, il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata presuppone un valido titolo amministrativo di accreditamento e un rapporto contrattuale specifico con la ASL, stipulato in forma scritta; non è sufficiente una prassi di fatto o un accordo tacito.
  • I contratti stipulati con la pubblica amministrazione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta e non possono perfezionarsi per facta concludentia.
  • In sede di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel giudizio di rinvio la produzione di nuovi documenti è ammessa solo nei casi tassativi di fatti sopravvenuti, di necessità istruttorie originate dalla cassazione o di impossibilità della precedente produzione per forza maggiore.
  • La violazione dell'art. 101 c.p.c. non sussiste se il rilievo sulla mancanza di prova di un fatto decisivo era già stato introdotto tempestivamente dalla controparte, sì da rendere il tema oggetto del contraddittorio.
  • Quando la decisione della Corte è conforme alla proposta accelerata, possono trovare applicazione le condanne pecuniarie ex art. 96 c.p.c. anche in assenza di difese della parte intimata, avendo funzione deterrente e sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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