Cassazione Civile, Ordinanza n. 12305/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una società per il pagamento di corrispettivi relativi a servizi di assistenza, custodia e reception-portierato resi presso sedi dell'ente previdenziale, sulla base di varie fatture. Nel corso del monitorio l'ente aveva versato una somma parziale; la creditrice aveva quindi ridotto la domanda al residuo. In opposizione e poi in appello si è discusso se tutte le prestazioni fatturate fossero fondate su contratti validamente conclusi oppure se alcune fossero riferite a rapporti nulli per difetto di formale approvazione scritta del responsabile dell'ente. La società ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità del procedimento, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso sulla nullità di contratti e su poste creditorie non compresi nel petitum dell'appello, poiché la domanda monitoria, dopo il pagamento parziale, riguardava solo il residuo di fatture riferite a rapporti validamente conclusi. La ricorrente ha inoltre invocato l'art. 1193 c.c., assumendo che il pagamento effettuato dall'ente andasse imputato ai debiti più antichi, con conseguente estraneità al giudizio delle fatture poi ritenute fondate su contratti nulli.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte d'appello, nel valutare la validità dei rapporti contrattuali da cui derivavano alcune delle prestazioni fatturate, non ha introdotto questioni estranee al thema decidendum, ma ha semplicemente verificato quali prestazioni fossero assistite da un valido contratto e quali invece difettassero di formale approvazione scritta. Inoltre ha rilevato che la nota integrativa depositata dalla creditrice, a seguito del pagamento parziale, non conteneva alcuna imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c., ma solo la riduzione della pretesa all'importo residuo; perciò il criterio legale di imputazione al debito più antico non poteva operare per neutralizzare la verifica giudiziale sulla nullità del titolo contrattuale da cui quei debiti sarebbero derivati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice accerti la validità o nullità dei contratti dai quali derivano i crediti azionati, se tale verifica è necessaria per decidere sulla domanda proposta.
Il criterio legale di imputazione del pagamento al debito più antico opera solo se esistono più debiti scaduti tra cui scegliere; non può essere invocato per sottrarre al giudizio crediti che deriverebbero da contratti ritenuti nulli.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La censura di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice, per decidere sul credito azionato, accerti incidenter tantum o direttamente la nullità del rapporto contrattuale da cui il credito discende, purché la questione sia logicamente necessaria alla decisione della domanda.
- L'imputazione legale del pagamento ex art. 1193 c.c. non può essere utilizzata per consolidare o preservare pretese creditorie che risultino riferite a rapporti contrattuali nulli; il criterio dell'imputazione presuppone l'esistenza di debiti validi e scaduti.
- Quando la parte che riceve un pagamento parziale riduce la domanda al residuo senza indicare una specifica imputazione, il giudice può esaminare autonomamente quali poste siano effettivamente fondate su validi titoli e quali no.
- In cassazione, la deduzione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede di confrontarsi con il contenuto concreto degli atti introduttivi e delle eventuali modifiche della domanda, non con una ricostruzione meramente assertiva del petitum.
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