Cassazione Penale, Sentenza n. 38500/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per vizi di legge e di motivazione. Si deducevano violazioni degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la mancata valutazione dell'assenza di fatti illeciti e contatti dall'9 novembre 2021; si contestava inoltre la non considerazione dell'idoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nonostante la residenza proposta fosse a oltre 1000 km dal luogo di operatività e a 56 metri da una caserma, e si sosteneva che la disarticolazione dell'associazione rendeva irrilevante il rischio di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato l'adozione della custodia cautelare richiamando la presunzione relativa ex art. 275, comma 3 c.p.p., e valutando complessivamente gli elementi contrari indicati dalla difesa. La Corte ha valorizzato il ruolo fiduciario del ricorrente nell'associazione, la gravità e la professionalità delle condotte contestate (compreso il rilievo dell'autoriciclaggio), l'uso di telefoni criptati e l'assenza di volontaria dissociazione, affermando che il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo. Ha inoltre ritenuto illogica la proposta degli arresti domiciliari in ragione della concreta possibilità di proseguire i traffici anche da un'abitazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; è stato inoltre posto a suo carico l'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione in punto di motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale adeguata e sufficiente a rispondere ai rilievi difensivi.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Fondamento della "presunzione relativa" di attualità delle esigenze cautelari in presenza di ipotesi associative: la Corte ha confermato che tale presunzione è applicabile e che, pur potendo essere superata da elementi contrari, il fattore tempo non è da solo dirimente e la valutazione deve essere globale.
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è la fattispecie associativa alla base delle esigenze cautelari e della presunzione di attualità valutata dal giudice.
Richiamato come presidio per il concorso di persone nel reato; indicato tra le fattispecie contestate al ricorrente nel quadro indiziario.
Norma relativa all'autoriciclaggio, richiamata come elemento aggravante nella valutazione della gravità indiziaria e della professionalità criminale del ricorrente.
Norma evocata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'addebito delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata dalla Corte per motivare la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende, con riferimento alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di associazione per stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari: il tempo trascorso non è da solo sufficiente a superarla, serve una valutazione complessiva di più elementi.
- La gravità indiziaria, il ruolo fiduciario e la professionalità criminale del soggetto (es. uso di telefoni criptati, reati connessi come l'autoriciclaggio) rafforzano la prognosi di pericolosità e giustificano misure più afflittive.
- La proposta di misure meno afflittive (es. domiciliari con braccialetto) deve essere valutata rispetto alla concreta possibilità che il soggetto possa continuare l'attività illecita anche da domicilio; la mera distanza geografica o la vicinanza a una caserma non sono di per sé decisivi.
- Per scalfire la presunzione di attualità è necessario dimostrare la effettiva e manifesta rescissione del vincolo associativo mediante elementi concreti (assenza di contatti, cessazione dello stile di vita criminale, integrazione sociale verificabile).
- In sede di Cassazione, censure meramente rivalutative o consistenti in un diverso apprezzamento degli elementi di fatto vengono frequentemente dichiarate inammissibili se non indicano specifiche violazioni di legge o contraddizioni nella motivazione del giudice del merito.
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