Cassazione Penale, Sentenza n. 24675/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di manifesta illogicità e violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità, per la presunta incongruenza tra la deposizione del verbalizzante (che avrebbe visto la consegna di una banconota da 10 euro in cambio della marijuana) e gli esiti della perquisizione che non aveva rinvenuto alcuna banconota da 10 euro ma solo tagli da 50 e 100 euro; (2) manifesta illogicità per la concomitanza tra il riconoscimento della recidiva e il contestuale mantenimento della sospensione condizionale della pena, ritenuta incongruente perché la sospensione implica una prognosi favorevole mentre la recidiva implica pericolosità; (3) censura del diniego della conversione della pena in lavori di pubblica utilità in base all'art. 73 comma 5-bis d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattava di una rivalutazione delle prove e non di una manifesta illogicità: i giudici di merito avevano fornito una spiegazione plausibile per il mancato rinvenimento della banconota da 10 euro e la condanna si fondava su molteplici riscontri (deposizione diretta dell'agente, dichiarazioni di altro teste, rinvenimento della sostanza presso l'acquirente e comportamento sospetto dell'imputato). Sul secondo motivo la Corte ha escluso contraddizione: la conferma della recidiva era fondata su valutazioni esaminate in appello e la sospensione condizionale non era stata oggetto di impugnazione da parte del PM, per cui non emergeva alcuna illogicità rimproverabile alla sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato in ragione del divieto previsto dall'art. 73 comma 5-bis d.P.R. 309/1990 che esclude la conversione in lavori di pubblica utilità se è concessa la sospensione condizionale della pena. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi della normativa applicabile.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (comma 5 e comma 5-bis)
Art. 73 comma 5: norma penale sulla punibilità per illecita detenzione e cessione di stupefacenti, richiamata quale fondamento della responsabilità contestata. Art. 73 comma 5-bis: interpretato dalla Corte come divieto all'irrogazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità qualora sia concessa la sospensione condizionale della pena; ha reso infondato il motivo che chiedeva la conversione in lavori di pubblica utilità.
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
Richiama il principio secondo cui la sospensione condizionale postula una prognosi favorevole circa l'astensione da nuovi reati; la Corte ha riconosciuto tuttavia che la valutazione prognostica è materia del giudice di merito e non contraddice automaticamente la valutazione sulla recidiva quando quest'ultima non sia stata impugnata dall'accusa.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità ai vizi tassativi della motivazione (assenza, contraddittorietà, manifesta illogicità). La Corte ha ricordato che la Cassazione non può rivalutare il merito delle prove ma può intervenire solo in presenza di vizi 'ictu oculi' della motivazione.
Massime di principio
- La discrepanza tra la testimonianza su un dettaglio (es. taglio di una banconota) e gli esiti di una perquisizione non è necessariamente dirimente: se esistono altre prove dirette e circostanziali coerenti, i giudici possono ritenere comunque provata la cessione.
- In sede di Cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove; i motivi che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili a meno che non emergano vizi di motivazione manifesti, contraddittori o assenti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La concomitanza tra il riconoscimento della recidiva e la concessione (o mantenimento) della sospensione condizionale non comporta automaticamente una contraddizione invalicabile: va valutato il perimetro dell'impugnazione e il principio devolutivo; se la misura favorevole non è stata impugnata, la Corte d'appello non può modificarla d'ufficio.
- Per i reati sugli stupefacenti la normativa speciale può vietare forme alternative di esecuzione della pena (es. lavoro di pubblica utilità) in presenza di specifiche situazioni (qui, sospensione condizionale), quindi la richiesta di conversione può essere preclusa per disposizione normativa.
- La difesa, in situazioni analoghe, dovrebbe: concentrare i motivi di cassazione su vizi formali o di motivazione 'ictu oculi'; documentare eventuali errori logici intrinseci nella sentenza; e considerare che elementi post factum (mancato rinvenimento di denaro) sono più difficili da far valere se esistono riscontri probatori multipli.
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