Cassazione Penale, Sentenza n. 36068/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso fondato su due motivi: (1) omissione della riduzione fino a un terzo della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) prevista dall'art. 222, co. 2-bis Cod. strada in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti; (2) vizio di motivazione sulla determinazione della durata della sospensione, per non aver considerato circostanze favorevoli e l'incensuratezza dell'imputato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato la parte della sentenza relativa alla durata della sospensione della patente e ha rinviato il punto al Tribunale di Urbino per un nuovo esame. Il ricorso è stato invece respinto per il resto (il secondo motivo è stato considerato infondato). La Corte ha confermato che la sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto alla pena principale, deve essere determinata con i parametri dell'art. 218, co. 2 Cod. strada e che il giudice deve espressamente affrontare la riduzione prevista dall'art. 222, co. 2-bis, pena l'annullamento parziale e il rinvio.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento; la quantificazione della pena penale per patteggiamento non vincola l'applicazione o la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie
Norma che disciplina l'omicidio stradale, reato per cui è stato applicato il patteggiamento
art. 222 Cod. strada, comma 2 (quarto periodo)
«Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida»
La sanzione accessoria (revoca/sospensione della patente) si applica ex lege e non rientra nella disponibilità delle parti; la clausola concordata dalle parti sulla durata delle sanzioni amministrative accessorie si considera priva di effetto
art. 222 Cod. strada, comma 2-bis
Prevede la possibilità di ridurre fino a un terzo la sospensione della patente quando la pena è applicata su richiesta delle parti; il giudice deve esprimersi su tale riduzione o motivare il diniego; omissione di valutazione comporta annullamento parziale e rinvio
Fornisce i parametri per la determinazione della durata della sospensione della patente (gravità del danno, pericolosità della condotta, gravità della violazione); tali criteri devono guidare la motivazione della sanzione amministrativa
Disposizioni sui criteri di determinazione della pena principale; non sono applicabili per la quantificazione delle sanzioni amministrative accessorie, le quali seguono criteri autonomi
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di legittimità sulla valutazione discrezionale; la Corte non può sostituirsi al giudice nel merito della valutazione discrezionale salvo manifesta illogicità
Massime di principio
- In caso di patteggiamento per reati stradali (es. omicidio stradale), le sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente) si applicano ex lege e non sono disciplinate dall'accordo tra le parti.
- La durata della sospensione della patente va motivata con i parametri di cui all'art. 218, co. 2 Cod. strada (gravità del danno, pericolosità della condotta, gravità della violazione) e non con i criteri di quantificazione della pena di cui all'art. 133 c.p.p.
- Se la legge prevede una riduzione specifica (art. 222, co. 2-bis) quando la pena è applicata su richiesta delle parti, il giudice deve espressamente valutare e applicare o motivare il mancato utilizzo di tale riduzione; l'omissione può determinare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio.
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice nelle scelte discrezionali di merito se non in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge; in tali casi è più probabile il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
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