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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36068/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso fondato su due motivi: (1) omissione della riduzione fino a un terzo della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) prevista dall'art. 222, co. 2-bis Cod. strada in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti; (2) vizio di motivazione sulla determinazione della durata della sospensione, per non aver considerato circostanze favorevoli e l'incensuratezza dell'imputato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato la parte della sentenza relativa alla durata della sospensione della patente e ha rinviato il punto al Tribunale di Urbino per un nuovo esame. Il ricorso è stato invece respinto per il resto (il secondo motivo è stato considerato infondato). La Corte ha confermato che la sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto alla pena principale, deve essere determinata con i parametri dell'art. 218, co. 2 Cod. strada e che il giudice deve espressamente affrontare la riduzione prevista dall'art. 222, co. 2-bis, pena l'annullamento parziale e il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la quantificazione della pena penale per patteggiamento non vincola l'applicazione o la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale, reato per cui è stato applicato il patteggiamento

  • art. 222 Cod. strada, comma 2 (quarto periodo)

    «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida»

    La sanzione accessoria (revoca/sospensione della patente) si applica ex lege e non rientra nella disponibilità delle parti; la clausola concordata dalle parti sulla durata delle sanzioni amministrative accessorie si considera priva di effetto

  • art. 222 Cod. strada, comma 2-bis

    Prevede la possibilità di ridurre fino a un terzo la sospensione della patente quando la pena è applicata su richiesta delle parti; il giudice deve esprimersi su tale riduzione o motivare il diniego; omissione di valutazione comporta annullamento parziale e rinvio

  • art. 218, comma 2 Cod. strada

    Fornisce i parametri per la determinazione della durata della sospensione della patente (gravità del danno, pericolosità della condotta, gravità della violazione); tali criteri devono guidare la motivazione della sanzione amministrativa

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Disposizioni sui criteri di determinazione della pena principale; non sono applicabili per la quantificazione delle sanzioni amministrative accessorie, le quali seguono criteri autonomi

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di legittimità sulla valutazione discrezionale; la Corte non può sostituirsi al giudice nel merito della valutazione discrezionale salvo manifesta illogicità

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento per reati stradali (es. omicidio stradale), le sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente) si applicano ex lege e non sono disciplinate dall'accordo tra le parti.
  • La durata della sospensione della patente va motivata con i parametri di cui all'art. 218, co. 2 Cod. strada (gravità del danno, pericolosità della condotta, gravità della violazione) e non con i criteri di quantificazione della pena di cui all'art. 133 c.p.p.
  • Se la legge prevede una riduzione specifica (art. 222, co. 2-bis) quando la pena è applicata su richiesta delle parti, il giudice deve espressamente valutare e applicare o motivare il mancato utilizzo di tale riduzione; l'omissione può determinare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice nelle scelte discrezionali di merito se non in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge; in tali casi è più probabile il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

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