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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36942/2018 del 27/04/2018

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 luglio 2017, aveva dichiarato non doversi procedere per tardività della querela in relazione all’ipotesi di cui all’art. 642 c.p., ritenendo che la procedura dell’art. 148 del d.lgs. 209/2005 imponesse la proposizione della querela entro 120 giorni dalla richiesta di risarcimento. La compagnia assicurativa ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la disciplina assicurativa non modificasse il criterio ordinario di individuazione del dies a quo, da fissare al momento della piena consapevolezza dell’illecito. La difesa dell’indagato ha eccepito l’intempestività del ricorso e il difetto di prova dei poteri di rappresentanza del soggetto che aveva presentato la querela, chiedendo l’inammissibilità del ricorso e la conferma della decisione impugnata. La sentenza riferisce inoltre che la ricorrente era stata tratta immediatamente a giudizio, senza attivazione della procedura speciale prevista dal Codice delle assicurazioni.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della difesa: il ricorso, proposto il 21 settembre 2017 avverso la decisione del 7 luglio 2017, era tempestivo, tenuto conto del termine di deposito previsto dall’art. 424 c.p.p. e della sospensione feriale; inoltre, ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, l’art. 337 c.p.p. richiede l’indicazione della fonte dei poteri rappresentativi, mentre la veridicità delle dichiarazioni sul punto si presume salvo prova contraria. Nel merito, ha accolto il ricorso della compagnia: gli effetti derogatori dell’art. 148 del d.lgs. 209/2005, compresa la presunzione di conoscenza della frode e la riduzione a 30 giorni del termine per querelare, operano soltanto quando la procedura speciale sia stata concretamente attivata. In sua assenza si applica la disciplina ordinaria e il termine decorre dalla piena conoscenza dell’illecito da parte della persona offesa, eventualmente differita per il tempo strettamente necessario agli accertamenti. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato per l’ulteriore corso al Tribunale di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 424 c.p.p.

    alle parti presenti in udienza preliminare non deve essere, di norma, dato avviso del deposito della sentenza emessa ai sensi dell’art. 424 cod. proc. pen., poiché in tal caso il termine di quindici giorni per impugnare decorre dal trentesimo giorno dalla pronuncia, scadenza fissata per il deposito del provvedimento dal comma quarto del citato articolo, sempre che la motivazione sia depositata nello stesso termine.

    Per le parti presenti all’udienza preliminare, il termine per impugnare decorre ordinariamente dal trentesimo giorno dalla pronuncia, termine previsto per il deposito della sentenza, purché la motivazione sia depositata entro quel termine.

  • art. 337 c.p.p.

    ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all’art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest’ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione.

    La querela presentata per una persona giuridica è riferibile all’ente quando il presentatore indica la fonte dei propri poteri rappresentativi; non occorre allegare la prova della veridicità di tale indicazione, che si presume fino a prova contraria.

  • art. 148 d.lgs. 209/2005

    Tali effetti derogatori si producono tuttavia solo nel caso in cui la procedura prevista dal codice sia stata concretamente attivata, restando altrimenti applicabili le ordinarie regole codicistiche.

    La deroga alla disciplina ordinaria del termine per la querela opera esclusivamente se la procedura assicurativa speciale è stata concretamente attivata; la sua mancata attivazione non comporta automaticamente la riduzione del termine.

  • art. 124 c.p.

    Nel caso di specie, preso atto del fatto che la speciale procedura prevista dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni non risulta essere stata attivata, il dies a quo da cui decorre il termine per la proposizione della querela deve essere individuato facendo ricorso alla ordinaria disciplina codicistica e, pertanto, deve essere riconosciuto tenendo conto della effettiva conoscenza dell’illecito da parte dell’offeso.

    Quando non è stata attivata la procedura assicurativa speciale, il termine ordinario per proporre querela decorre dalla piena ed effettiva conoscenza dell’illecito da parte della persona offesa.

Massime di principio

  • Gli effetti derogatori dell’art. 148 del d.lgs. 209/2005 sul termine per proporre querela, inclusa la decorrenza collegata alla comunicazione dell’impresa e la riduzione del termine a 30 giorni, presuppongono l’effettiva attivazione della procedura speciale; se questa non è stata avviata, si applica la disciplina ordinaria.
  • In assenza della procedura assicurativa speciale, il termine per proporre querela decorre dalla piena conoscenza dei fatti e della loro rilevanza illecita da parte della persona offesa. Se occorrono accertamenti per acquisire tale consapevolezza, la decorrenza può differire solo per il tempo strettamente necessario al loro compimento, non per effetto dell’inerzia dell’offeso.
  • Per la querela presentata in nome di una persona giuridica è sufficiente che il presentatore indichi la fonte dei propri poteri rappresentativi; la veridicità di tale indicazione si presume fino a prova contraria.
  • Per le parti presenti all’udienza preliminare, il termine di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 424 c.p.p. decorre dal trentesimo giorno dalla pronuncia, se la motivazione è depositata entro il termine previsto, senza necessità di un ordinario avviso di deposito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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