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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20170/2018 del 19/04/2018

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

Il ricorso è proposto dalla persona offesa contro il decreto di archiviazione emesso il 3 gennaio 2017 dal GIP del Tribunale di Perugia nel procedimento a carico dell’indagato. La persona offesa deduce la violazione degli artt. 127 e 410 c.p.p., sostenendo di avere presentato tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione e che il GIP abbia disposto l’archiviazione de plano, senza menzionare né esaminare l’opposizione e senza fissare l’udienza camerale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: in presenza dell’opposizione della persona offesa, il GIP deve instaurare il contraddittorio e fissare l’udienza camerale; può provvedere de plano soltanto se l’opposizione è inammissibile, ma deve verificare e motivare specificamente tale inammissibilità in relazione alla pertinenza e rilevanza delle indagini suppletive richieste. Nel caso concreto il decreto è stato emesso senza contraddittorio e senza alcuna pronuncia motivata sull’ammissibilità dell’opposizione, con violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa e conseguente nullità. La Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 127 c.p.p.

    in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, il G.I.P., prima di provvedere, ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio e fissare udienza camerale nelle forme previste dall’art. 127 c.p.

    L’opposizione della persona offesa comporta, come regola, l’obbligo per il GIP di instaurare il contraddittorio e fissare l’udienza camerale.

  • art. 409 c.p.p.

    A tale procedimento ordinario, il G.I.P può derogare, pronunciando decreto di archiviazione “de plano” – ossia senza la fissazione dell’udienza prevista dall’art. 409 c.p.p., comma 2 -solo se l’opposizione della persona offesa sia inammissibile e, pertanto, tamquam non esset; ma perché possa provvedere in tal senso, il G.I.P. è tenuto a verificare e motivare il difetto di ammissibilità dell’opposizione con riferimento all’obbligo dell’opponente di indicare profili della pertinenza e rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni della rilevata inammissibilità.

    Il decreto di archiviazione de plano è consentito solo se l’opposizione è inammissibile; tale inammissibilità deve essere verificata e adeguatamente motivata, anche con riguardo alla pertinenza e rilevanza delle indagini richieste.

  • art. 410 c.p.p.

    L’omessa fissazione da parte del G.I.P. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione.

    Nel procedimento di archiviazione, l’omessa udienza camerale e la mancata motivazione sull’inammissibilità dell’opposizione violano il diritto al contraddittorio della persona offesa e possono essere dedotte con ricorso per cassazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L’omessa fissazione da parte del G.I.P. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione.

    La mancata instaurazione del contraddittorio dovuto alla persona offesa, quando il GIP archivia senza udienza e senza motivare l’inammissibilità dell’opposizione, integra una violazione processuale deducibile in cassazione.

Massime di principio

  • Quando la persona offesa si oppone alla richiesta di archiviazione, il GIP deve, in via ordinaria, instaurare il contraddittorio e fissare l’udienza camerale.
  • Il GIP può disporre l’archiviazione de plano soltanto se l’opposizione è inammissibile; deve però verificare e motivare adeguatamente l’inammissibilità, considerando anche la pertinenza e la rilevanza delle indagini suppletive indicate.
  • L’archiviazione disposta senza udienza camerale e senza una motivata declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione viola il diritto al contraddittorio della persona offesa e determina la nullità del decreto, denunciabile con ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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