Cassazione Penale, Sentenza n. 33755/2016 del 15/07/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 dicembre 2013, aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Civitavecchia il 1° marzo 2012: due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata, frode informatica aggravata e falsità materiale in atto pubblico, nonché confisca dei beni sequestrati fino a € 100.000 in favore del Comune di Montalto di Castro e condanna al pagamento di una provvisionale. Il ricorrente ha dedotto: 1) l’insussistenza dell’associazione per delinquere per difetto del numero minimo di partecipanti, sostenendo che uno dei soggetti coinvolti aveva preso parte soltanto a singoli episodi dal 2009; 2) l’impossibilità di concorso tra truffa e frode informatica; 3) l’erronea determinazione della confisca per equivalente, lamentando che non fosse stata detratta la somma di € 224.864,73 restituita al Comune, che non ricorressero i presupposti per una quantificazione non esatta del danno e che le confische disposte verso più concorrenti duplicassero il profitto; 4) l’inadeguata valutazione, ai fini della pena, della confessione e della restituzione di somme; 5) la contraddittorietà della conferma della provvisionale, ritenuta sproporzionata rispetto a quella posta a carico di una coimputata e non adeguata alle restituzioni effettuate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Il motivo sull’associazione è stato respinto perché la censura sollecitava una diversa valutazione di merito e la sentenza d’appello aveva motivato logicamente il coinvolgimento non occasionale dei tre soggetti nello schema triangolare di fatturazioni fittizie e pagamenti, nonché la programmazione di ulteriori episodi. La questione dell’astratta incompatibilità tra truffa e frode informatica è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello. Il motivo sulla confisca è stato respinto: secondo la ricostruzione di merito, la restituzione era stata detratta dal profitto complessivo, il danno stimato dal consulente era parziale e, nei reati plurisoggettivi, la confisca può essere disposta per l’intero profitto nei confronti di ciascun concorrente, fermo il limite che l’espropriazione complessiva non superi il profitto accertato. Le censure sulla pena sono state dichiarate inammissibili, essendo la determinazione affidata alla discrezionalità del giudice di merito e risultando motivata la mancata concessione dell’attenuante della riparazione del danno, anche in considerazione dell’entità del danno e della durata della condotta. Anche la doglianza sulla provvisionale è stata dichiarata inammissibile: la motivazione d’appello aveva già risposto alla censura e la relativa statuizione, discrezionale e delibativa, non è impugnabile per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rifondere alla parte civile € 3.510, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Dunque, alla iniziale occasionalità della collaborazione tra i tre, si è poi sostituita, come ammesso anche dal Nardecchia (cfr. sentenza di appello), la programmazione di indeterminati nuovi episodi di false fatturazioni, con incarico al Gambini di reperire altre fatture false (poi emesse dalla Consulting & Parteners e da Viti Enrico).
La programmazione di una pluralità indeterminata di episodi e il coinvolgimento non occasionale dei partecipanti, inseriti in uno schema operativo comune, sostengono la configurabilità dell’associazione per delinquere.
art. 640 c.p.
In quel grado si è discusso, per effetto del motivo di gravame, della riconducibilità del reato di cui al capo C al Nardecchia, non già della questione giuridica inerente alla astratta possibilità di concorso (formale) tra le previsioni di cui all’art. 640 e 640 ter cod.pen..
La Corte non decide nel merito se truffa e frode informatica possano concorrere: dichiara inammissibile la questione perché non era stata sottoposta al giudice d’appello.
art. 640-ter c.p.
In quel grado si è discusso, per effetto del motivo di gravame, della riconducibilità del reato di cui al capo C al Nardecchia, non già della questione giuridica inerente alla astratta possibilità di concorso (formale) tra le previsioni di cui all’art. 640 e 640 ter cod.pen..
La questione astratta sul concorso con la truffa è preclusa in cassazione quando non sia stata dedotta con l’appello, salvo le questioni rilevabili d’ufficio o non deducibili in precedenza.
art. 322-ter c.p.
In termini analoghi si erano già espresse anche le SS.UU. di questa Corte, allorchè (in tema di responsabilità da reato degli enti), nel caso di illecito plurisoggettivo, avevano ritenuto corretta l’applicazione del principio solidaristico, che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente; pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti, anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non potrà essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso.
Nei reati plurisoggettivi la confisca per equivalente può colpire ciascun concorrente anche per l’intero profitto accertato; tuttavia, l’espropriazione complessiva non può essere duplicata né superare l’ammontare totale del profitto.
art. 133 c.p.
Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (sez. 5 n. 5582 del 30/9/2013, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
La commisurazione della pena è riservata al giudice di merito; in cassazione non è ammissibile una richiesta di nuova valutazione della congruità, salvo che la determinazione sia arbitraria o illogica.
art. 62, n. 6, c.p.
Nel caso di specie è ampiamente illustrata la ragione della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., e in motivazione si dà atto del comportamento collaborativo dell’imputato, pur considerando la ingente entità del danno e la protrazione nel tempo della condotta predatoria.
La valutazione sulla concessione dell’attenuante è adeguatamente motivata quando il giudice considera la collaborazione e le restituzioni insieme all’entità del danno e alla protrazione della condotta.
art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nel grado.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in questo caso, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.
Massime di principio
- L’associazione per delinquere può ritenersi configurabile quando la collaborazione inizialmente episodica si trasforma in un programma comune di commissione di una pluralità indeterminata di reati e la struttura operativa dimostra il coinvolgimento non occasionale dei partecipanti.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni giuridiche non prospettate con i motivi d’appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non fossero deducibili in appello.
- Nei reati plurisoggettivi, quando il profitto abbia perso una propria individualità storica, la confisca per equivalente può essere disposta nei confronti di ciascun concorrente per l’intero profitto accertato; l’espropriazione complessiva non può però eccedere il profitto totale né essere duplicata.
- La censura sulla misura della pena non è ammissibile in cassazione se mira a ottenere una nuova valutazione di congruità, quando la decisione del giudice di merito non sia arbitraria o illogica.
- La provvisionale disposta in sede penale ha natura discrezionale e delibativa e la relativa statuizione non è impugnabile con ricorso per cassazione.
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