Cassazione Penale, Sentenza n. 28659/2017 del 18/05/2017
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente, condannato per più episodi di detenzione e vendita di supporti magnetici riproducenti opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore, commessi nell’arco di circa un anno e giudicati con tredici sentenze, aveva ottenuto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due ulteriori sentenze, dopo che il vincolo era già stato riconosciuto per quelli oggetto di altre undici sentenze. Con ordinanza del 6 maggio 2014, la Corte d’appello di Napoli aveva individuato come violazione più grave quella già posta a base del precedente provvedimento di continuazione e, aggiungendo un mese di reclusione ed euro 200 di multa per ciascuna delle due ulteriori sentenze, aveva rideterminato la pena complessiva in quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 3.498,73 di multa. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione o erronea applicazione dell’art. 81, primo e secondo comma, c.p., sostenendo che l’aumento superava il limite del triplo della pena relativa alla violazione più grave, già raggiunto nel precedente provvedimento esecutivo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso. Hanno stabilito che anche il giudice dell’esecuzione, quando riconosce la continuazione tra reati giudicati con distinte sentenze irrevocabili, deve rispettare sia il limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave previsto dall’art. 81, primo e secondo comma, c.p., sia il limite dell’art. 671, comma 2, c.p.p., pari alla somma delle pene inflitte con le decisioni irrevocabili. Nel caso concreto, il precedente provvedimento aveva già elevato al triplo la pena-base di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 1.031,91 di multa, raggiungendo quattro anni e sei mesi ed euro 3.098,73: l’ulteriore aumento disposto dalla Corte d’appello, che aveva portato la pena a quattro anni e otto mesi ed euro 3.498,73, eccedeva quindi il limite. L’ordinanza è stata annullata senza rinvio limitatamente alla pena, rideterminata in quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.098,73 di multa.
Norme richiamate
art. 81, primo e secondo comma, c.p.
Il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., rappresentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione irrevocabile.
Il limite del triplo della pena relativa alla violazione più grave si applica anche quando la continuazione è riconosciuta in sede esecutiva.
art. 671, comma 2, c.p.p.
Il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., rappresentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione irrevocabile.
Il limite esecutivo che impedisce di determinare la pena oltre la somma delle pene inflitte con le decisioni irrevocabili opera insieme, e non in alternativa, al limite del triplo previsto dall’art. 81 c.p.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Alla rideterminazione della pena, conseguente all’annullamento in parte qua del provvedimento, può provvedersi in questa sede ex art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., fissandola nella misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 3098,73 di multa.
La Corte di cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena quando, annullata la statuizione sul trattamento sanzionatorio, non occorrono ulteriori accertamenti.
art. 187 disp. att. c.p.p.
Infatti, mentre nel processo di cognizione l’individuazione della violazione più grave è affidata alla valutazione discrezionale, per quanto vincolata, del giudice, nella fase esecutiva essa, pur a fronte alla cedevolezza, pro reo, del giudicato, non può che incontrare il limite della pena più grave già inflitta.
In sede esecutiva, la violazione più grave è individuata in quella per la quale è stata inflitta la pena più grave.
Massime di principio
- Quando il giudice dell’esecuzione riconosce la continuazione tra reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, la determinazione della pena deve rispettare cumulativamente il limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave previsto dall’art. 81, primo e secondo comma, c.p. e il limite della somma delle pene inflitte stabilito dall’art. 671, comma 2, c.p.p.; non è sufficiente osservare soltanto quest’ultimo.
- La disciplina sostanziale della continuazione non può essere diversa a seconda che l’istituto venga applicato nel giudizio di cognizione o in executivis: l’art. 671 c.p.p. consente l’applicazione in fase esecutiva della medesima disciplina, adattando il limite del cumulo materiale alle pene già concretamente inflitte.
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa e approfondita che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali. La valutazione può considerare, tra gli indicatori concreti, omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate; tali indici non bastano se i reati successivi derivano da determinazioni estemporanee, contingenze occasionali o necessità contingenti.
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