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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24727/2016 del 21/01/2016

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La parte civile, sostituto procuratore della Repubblica, ha impugnato la sentenza del 9 dicembre 2014 della Corte d'appello di Torino, che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato dal reato di diffamazione. L'addebito riguardava la conduzione di una trasmissione televisiva in diretta del 4 maggio 2008, dedicata all'omicidio di una giovane donna e alle polemiche sulla precedente indagine per un altro omicidio, affidata al magistrato persona offesa. Secondo l'accusa, il conduttore avrebbe supportato lo sfogo dei genitori della giovane e avallato la tesi che il magistrato avrebbe svolto indagini più rigorose se la vittima del precedente omicidio fosse stata figlia di un magistrato o di una persona importante. La parte civile ha denunciato, in sintesi: carenza e contraddittorietà della motivazione, perché le frasi del conduttore sarebbero state riferite al caso concreto e non alla giustizia in generale; erronea delimitazione della contestazione alle sole frasi pronunciate dopo l'intervento di un altro magistrato, anziché valutare l'intera conduzione del programma; mancata considerazione del carattere prevedibile dello sfogo e dell'avallo prestato dal conduttore; travisamento e violazione di legge in relazione ai principi sulla responsabilità del giornalista nelle interviste o nei dibattiti in diretta; illogicità nell'escludere che il conduttore avesse responsabilità nella strutturazione e gestione del programma. La ricorrente contestava inoltre che il dibattito avesse trattato come certa la responsabilità dell'indagato per il precedente omicidio, mentre il relativo procedimento non era ancora definito. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha distinto la lecita critica alla scelta investigativa di non chiedere misure cautelari dall'addebito, offensivo della reputazione, secondo cui il magistrato avrebbe calibrato il proprio impegno in base allo status della vittima. Ha rilevato che, nel contesto ricostruito dalla stessa sentenza d'appello, le frasi del conduttore si collegavano alla vicenda concreta e non potevano essere ricondotte soltanto a una riflessione generale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della parte civile e annullato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 9 dicembre 2014, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La motivazione d'appello era contraddittoria perché, pur dando atto che il dibattito verteva sulla specifica condotta del magistrato e che la madre della vittima aveva contestato che il trattamento sarebbe stato uguale se la vittima fosse stata figlia di un magistrato, aveva qualificato come generali le successive osservazioni del conduttore. La Cassazione ha precisato che criticare, anche aspramente, la scelta del magistrato di non chiedere misure cautelari non è di per sé diffamatorio; lo è invece attribuirgli un diverso grado di impegno investigativo in ragione dell'importanza sociale della vittima. Quanto alla diretta televisiva, il giornalista deve scegliere con cautela gli interlocutori quando sia prevedibile che possano approfittare dell'intervento per commettere reati e, se possibile, intervenire quando le dichiarazioni eccedano i limiti della continenza o vertano su aspetti privi di rilevanza sociale. La Corte non ha deciso definitivamente sulla responsabilità dell'imputato, ma ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 21 Cost.

    Una critica siffatta sarebbe stata comunque lecita, laddove proveniente sia da chiunque dei partecipanti al dibattito, sia dallo stesso conduttore

    La critica all'operato del magistrato, anche se negativa, rientra nell'esercizio lecito della libertà di manifestazione del pensiero quando non si traduce nell'attribuzione di una condotta disonorevole, come il calibrare l'impegno in base allo status della vittima.

  • art. 595 c.p.

    Ma se può senz’altro esprimersi l’opinione che un magistrato abbia sbagliato, senza volerne offendere la reputazione, è ictu oculi diffamatorio sostenere che un magistrato calibri il proprio impegno a seconda di chi si trovi dinanzi.

    È diffamatoria l'attribuzione a un magistrato di un diverso livello di impegno investigativo in ragione della posizione sociale della vittima; non è invece di per sé diffamatoria la critica alla scelta di non richiedere una misura cautelare.

Massime di principio

  • La critica all'operato di un magistrato, anche severa, non è diffamatoria per il solo fatto di contestarne una scelta investigativa; assume invece valenza diffamatoria l'attribuzione di un comportamento disonorevole, quale modulare l'impegno in funzione dello status o dell'importanza sociale della vittima.
  • Nelle interviste e nei dibattiti televisivi in diretta, non è esigibile il controllo preventivo della veridicità di dichiarazioni che il giornalista apprende nel momento stesso della diffusione. Resta però doverosa la cautela nella scelta degli interlocutori quando sia prevedibile che possano utilizzare l'intervento per commettere reati e, se possibile, l'interruzione o la precisazione quando le dichiarazioni eccedano i limiti della continenza o vertano su temi privi di rilevanza sociale.
  • La valutazione del carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese durante un dibattito deve considerare il contesto complessivo e la connessione concreta tra gli interventi: non è sufficiente qualificare come generale una frase se il tema e le battute immediatamente precedenti la riferiscono a una specifica condotta.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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