Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27170/2018 del 27/04/2018

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del 17 luglio 2017 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che aveva parzialmente accolto la richiesta di riesame, annullando il sequestro limitatamente alla truffa e confermandolo per i titoli relativi all’appropriazione indebita e alle false comunicazioni sociali. Il sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. di Reggio Calabria il 7 giugno 2017 e comprensivo della quota del 95% di Villa Aurora s.r.l., dei rapporti finanziari e dei beni mobili registrati e immobili della società, era fondato sull’ipotesi che l’indagato avesse acquistato nel 2014 il 95% del capitale per 3.325.000 euro, versando un anticipo di 598.500 euro e rilasciando a garanzia una polizza di una società poi fallita; avesse inoltre concorso nell’impiego di 1.242.010 euro di introiti di Villa Aurora a favore di Gruppo Sant’Alessandro s.p.a., senza restituzione, e nella rappresentazione in bilancio del 2015 di tale somma come credito esigibile entro l’esercizio successivo. Con il primo motivo ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sostenendo che il reato di false comunicazioni sociali si era consumato a Frosinone, dove il bilancio era stato illustrato e approvato, oppure a Roma, dove sarebbe stato acquisito il deposito telematico nel Registro delle imprese. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando che il rischio di reiterazione potesse fondarsi sulla cessione delle quote a un nuovo amministratore non indagato e sulla ritenuta simulazione della vendita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: per le false comunicazioni sociali, ai fini della consumazione e della competenza territoriale, rileva il momento e il luogo in cui il bilancio è illustrato ai soci in assemblea, non il deposito presso la Camera di Commercio né la sua disponibilità tramite deposito telematico. Poiché l’assemblea si era svolta a Frosinone, la competenza territoriale spettava al Tribunale di Frosinone. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: le censure si rivolgevano al merito della valutazione cautelare e non si confrontavano con la motivazione del riesame, che aveva ritenuto simulata la cessione delle quote e permanenza dell’indagato quale dominus effettivo della società, sulla base degli elementi richiamati. La Corte ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza del riesame sia il provvedimento genetico del G.i.p. di Reggio Calabria e ha disposto la trasmissione degli atti, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, per l’inoltro della richiesta cautelare al competente Tribunale di Frosinone. L’annullamento per incompetenza comporta l’inefficacia differita della misura secondo l’art. 27 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2621 c.c.

    La consumazione dell’illecito coincide con l’esposizione (o l’omissione) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico”.

    Il reato di false comunicazioni sociali si consuma quando i fatti falsi sono esposti o omessi nelle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico; quando si tratta di un bilancio illustrato in assemblea, il momento e il luogo della consumazione coincidono con quelli dell’illustrazione ai soci.

  • art. 12, lett. c, c.p.p.

    La consumazione del reato, che radica la competenza per territorio, coincide, dunque, con l’esposizione “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico”, che avviene nel momento e nel luogo in cui si riunisce l’assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci.

    Nel determinare la competenza territoriale, il reato di false comunicazioni sociali contestato in relazione a un bilancio si considera consumato nel luogo dell’assemblea in cui il bilancio è illustrato ai soci, non nel luogo del deposito.

  • art. 27 c.p.p.

    Al riguardo, con riferimento all’efficacia ‘ultrattiva’ del vincolo reale imposto, va rammentato il principio secondo cui la pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell’impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l’inefficacia differita, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare stessa.

    La pronuncia di incompetenza del giudice dell’impugnazione cautelare determina l’inefficacia differita della misura; gli atti sono trasmessi secondo la procedura prevista per consentire al pubblico ministero presso il giudice competente di rinnovare la richiesta.

  • art. 640 c.p.

    Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.

    La Corte non esamina nel merito la configurabilità della truffa, poiché il Tribunale del riesame aveva già annullato il provvedimento cautelare limitatamente a tale contestazione.

  • art. 646 c.p.

    Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto le doglianze proposte concernono il merito della valutazione formulata dall’ordinanza impugnata, e non si confrontano con la motivazione del Tribunale della libertà.

    La Corte dichiara manifestamente infondate le censure sulle esigenze cautelari perché non si confrontano con la motivazione del riesame; non formula una decisione di merito sulla responsabilità per appropriazione indebita.

Massime di principio

  • Il reato di false comunicazioni sociali si consuma nel momento e nel luogo in cui la comunicazione falsa è esposta ai destinatari. Se la contestazione riguarda un bilancio illustrato ai soci, rilevano il luogo e il momento della riunione assembleare in cui il bilancio viene illustrato, non il successivo deposito presso la Camera di Commercio né la disponibilità del documento tramite deposito telematico.
  • La pronuncia di incompetenza del giudice dell’impugnazione cautelare comporta l’annullamento senza rinvio dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice incompetente e l’inefficacia differita della misura ai sensi dell’art. 27 c.p.p., con trasmissione degli atti per la rinnovazione della richiesta davanti al giudice competente.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che censura le esigenze cautelari limitandosi a contestare il merito della valutazione del riesame senza confrontarsi con la motivazione e con gli elementi fattuali da questo valorizzati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalse comunicazioni sociali
RamiProcesso penaleDelitti economici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.