Sentenza n. 4756/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso all'istanza ex art. 391-quater c.p.p. e alla documentazione giustificativa prodotta da una società nell'ambito di indagini difensive
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, informato dell'istanza con cui una società, tramite il proprio difensore, aveva chiesto all'ASL documentazione relativa alla sua posizione lavorativa negli ultimi quindici anni, domandava di prendere visione ed estrarre copia dell'istanza di accesso o acquisizione documentale, della documentazione prodotta a giustificazione dell'interesse e del verbale di consegna degli atti. L'ASL consentiva l'accesso ai prospetti riepilogativi delle ore svolte nel servizio di continuità assistenziale, ma negava l'ostensione dell'istanza ex art. 391-quater c.p.p. e della documentazione giustificativa, ritenendo che tale materiale potesse essere richiesto dall'interessato tramite l'autorità giudiziaria. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 22 e seguenti e dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, del d.P.R. n. 184/2006, dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, dell'art. 97 Cost., nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Sosteneva che si trattasse di accesso difensivo e che non sussistessero ragioni ostative, trattandosi di documenti inseriti nel medesimo procedimento amministrativo. L'ASL eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda per la mancata notifica al corretto controinteressato e perché diretta a ottenere documentazione relativa a un procedimento penale ancora in corso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto validamente notificato il ricorso alla società controinteressata, poiché il rappresentante legale era stato indicato dall'amministrazione nella qualità rivestita e aveva conferito al difensore il mandato per la richiesta documentale. Ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per l'assorbente ragione relativa alla natura della documentazione richiesta. L'istanza formulata ai sensi dell'art. 391-quater c.p.p. è un atto di indagine difensiva, esercitabile dal difensore per acquisire documenti necessari alla difesa tecnica presso la pubblica amministrazione detentrice. Tale istituto è distinto e non sovrapponibile all'accesso documentale ex artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990, il quale è funzionale alla trasparenza e al controllo sull'imparzialità dell'azione amministrativa e solo indirettamente alla cura e difesa di interessi giuridici. L'istanza ex art. 391-quater c.p.p. e la relativa documentazione giustificativa possono quindi essere acquisite esclusivamente nell'ambito del procedimento penale, secondo le relative forme e tempistiche, e non mediante accesso amministrativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990, è, invece, finalizzato ad attuare la trasparenza e a verificare l'imparzialità dell'operato della p.a. e solo indirettamente "a curare e difendere i propri interessi giuridici"
L'accesso documentale è volto principalmente alla trasparenza e alla verifica dell'imparzialità dell'azione amministrativa; il collegamento con la difesa di interessi giuridici non consente di acquisire documenti che appartengono a un diverso procedimento di indagine difensiva.
art. 24, comma 7 l. 241/1990
a curare e difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo richiede un collegamento con un interesse giuridicamente rilevante, ma tale previsione non rende accessibili tramite la l. n. 241/1990 gli atti acquisiti dal difensore nell'esercizio delle indagini difensive penali.
art. 391-quater c.p.p.
facoltà di chiedere i documenti ritenuti necessari per la difesa tecnica in possesso della pubblica amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente
La disposizione disciplina l'acquisizione di documenti presso la pubblica amministrazione nell'ambito delle investigazioni difensive; la relativa legittimazione spetta al difensore e l'acquisizione deve avvenire nel procedimento penale, secondo le forme e i tempi propri di tale procedimento.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso in materia di accesso è stato dichiarato inammissibile in quanto diretto a ottenere, mediante il rito dell'accesso, atti acquisibili esclusivamente nell'ambito del procedimento penale.
d.P.R. n. 184/2006
Invocato dal ricorrente quale disciplina attuativa dell'accesso documentale, non consente di sovrapporre il procedimento di accesso amministrativo all'acquisizione documentale prevista dall'art. 391-quater c.p.p.
Massime di principio
- L'acquisizione di documenti presso una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 391-quater c.p.p. costituisce un atto di indagine difensiva, riservato al difensore nell'ambito della difesa tecnica e disciplinato esclusivamente dalle forme e dai tempi del procedimento penale.
- L'istanza ex art. 391-quater c.p.p. e la documentazione prodotta a suo sostegno non sono ostensibili mediante l'accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, perché i due istituti hanno natura, funzione e presupposti differenti e non sono sovrapponibili.
- L'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 non può essere utilizzato per acquisire, tramite il procedimento amministrativo di accesso, atti formati o richiesti nell'ambito di investigazioni difensive penali.
- Quando la documentazione richiesta è acquisibile esclusivamente all'interno del procedimento penale, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenerla mediante accesso amministrativo deve essere dichiarato inammissibile.
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