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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03851/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori avevano agito per ottenere la declaratoria di illegittimità della sospensione in c.i.g.s. disposta nel periodo 14.7.2014-12.7.2015 e il risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione dovuta e l'integrazione salariale percepita, oltre accessori. In appello, tuttavia, la domanda era stata rigettata perché la Corte territoriale aveva ritenuto: che la proroga della cassa integrazione avesse riguardato tutto il personale già sospeso; che nella comunicazione di apertura fossero stati forniti elementi sufficienti sui criteri di rientro, collegati a impianti e formazione; che non fosse necessaria una puntuale indicazione, già all'avvio della procedura, delle modalità e dei tempi del rientro definitivo; che i lavoratori non avessero allegato né provato i presupposti per riprese giornaliere o settimanali dell'attività né la ragione per cui avrebbero dovuto essere preferiti ad altri. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione della l. n. 223 del 1991, dell'art. 1, comma 7, l. n. 164 del 1975 e dell'art. 5, commi 4 e 5, l. n. 164 del 1975, sostenendo in sostanza la genericità dei criteri di progressivo rientro e l'illegittimità della sospensione, ma senza indicare puntualmente in quale errore di diritto fosse incorsa la sentenza impugnata; la censura è stata ritenuta una mera rilettura dei fatti e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non individuasse specificamente la violazione di legge imputata alla sentenza d'appello e si risolvesse in una contestazione del merito, volta a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda e una nuova valutazione delle risultanze processuali, attività non consentita in sede di legittimità. Sono state quindi confermate le spese a carico dei ricorrenti e il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente le disposizioni asseritamente violate e spiega in modo specifico in quale passaggio la sentenza impugnata si ponga in contrasto con esse o con la giurisprudenza di legittimità.

  • legge 23 luglio 1991 n. 223

    È richiamata come disciplina della cassa integrazione straordinaria e dei criteri relativi alla sospensione e al rientro dei lavoratori, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze non hanno individuato un effettivo errore di diritto.

  • art. 1, comma 7, legge 20 maggio 1975 n. 164

    Norma richiamata dai ricorrenti quale parametro della censura sulla gestione della sospensione e dei criteri di rientro; la Corte non ne affronta il merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 5, commi 4 e 5, legge 20 maggio 1975 n. 164

    Norma richiamata come parametro della censura; la Corte osserva che i ricorrenti non hanno chiarito dove la decisione d'appello avrebbe violato tale disciplina.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge è inammissibile se si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie senza indicare specificamente quale affermazione in diritto della sentenza impugnata contrasti con la norma invocata.
  • La valutazione sulla sufficiente specificazione dei criteri di individuazione dei lavoratori sospesi e sulle modalità di rientro in cassa integrazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non tramite una mera prospettazione alternativa del merito.
  • Non è necessario che la comunicazione di apertura della procedura di cassa integrazione contenga necessariamente la dettagliata indicazione di tempi e modalità del rientro definitivo, quando la sentenza di merito abbia accertato la presenza di criteri di rientro sufficientemente determinati e l'effettivo rispetto dei piani concordati.
  • Se i lavoratori lamentano l'erronea gestione della rotazione o del progressivo rientro, devono almeno allegare i presupposti specifici che avrebbero imposto la loro priorità rispetto ad altri addetti; in difetto, la censura non supera il vaglio di specificità del motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCassa integrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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