Cassazione Civile, Ordinanza n. 03851/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano agito per ottenere la declaratoria di illegittimità della sospensione in c.i.g.s. disposta nel periodo 14.7.2014-12.7.2015 e il risarcimento del danno pari alla differenza tra la retribuzione dovuta e l'integrazione salariale percepita, oltre accessori. In appello, tuttavia, la domanda era stata rigettata perché la Corte territoriale aveva ritenuto: che la proroga della cassa integrazione avesse riguardato tutto il personale già sospeso; che nella comunicazione di apertura fossero stati forniti elementi sufficienti sui criteri di rientro, collegati a impianti e formazione; che non fosse necessaria una puntuale indicazione, già all'avvio della procedura, delle modalità e dei tempi del rientro definitivo; che i lavoratori non avessero allegato né provato i presupposti per riprese giornaliere o settimanali dell'attività né la ragione per cui avrebbero dovuto essere preferiti ad altri. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione della l. n. 223 del 1991, dell'art. 1, comma 7, l. n. 164 del 1975 e dell'art. 5, commi 4 e 5, l. n. 164 del 1975, sostenendo in sostanza la genericità dei criteri di progressivo rientro e l'illegittimità della sospensione, ma senza indicare puntualmente in quale errore di diritto fosse incorsa la sentenza impugnata; la censura è stata ritenuta una mera rilettura dei fatti e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non individuasse specificamente la violazione di legge imputata alla sentenza d'appello e si risolvesse in una contestazione del merito, volta a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda e una nuova valutazione delle risultanze processuali, attività non consentita in sede di legittimità. Sono state quindi confermate le spese a carico dei ricorrenti e il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente le disposizioni asseritamente violate e spiega in modo specifico in quale passaggio la sentenza impugnata si ponga in contrasto con esse o con la giurisprudenza di legittimità.
È richiamata come disciplina della cassa integrazione straordinaria e dei criteri relativi alla sospensione e al rientro dei lavoratori, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze non hanno individuato un effettivo errore di diritto.
art. 1, comma 7, legge 20 maggio 1975 n. 164
Norma richiamata dai ricorrenti quale parametro della censura sulla gestione della sospensione e dei criteri di rientro; la Corte non ne affronta il merito per difetto di specificità del motivo.
art. 5, commi 4 e 5, legge 20 maggio 1975 n. 164
Norma richiamata come parametro della censura; la Corte osserva che i ricorrenti non hanno chiarito dove la decisione d'appello avrebbe violato tale disciplina.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge è inammissibile se si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie senza indicare specificamente quale affermazione in diritto della sentenza impugnata contrasti con la norma invocata.
- La valutazione sulla sufficiente specificazione dei criteri di individuazione dei lavoratori sospesi e sulle modalità di rientro in cassa integrazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non tramite una mera prospettazione alternativa del merito.
- Non è necessario che la comunicazione di apertura della procedura di cassa integrazione contenga necessariamente la dettagliata indicazione di tempi e modalità del rientro definitivo, quando la sentenza di merito abbia accertato la presenza di criteri di rientro sufficientemente determinati e l'effettivo rispetto dei piani concordati.
- Se i lavoratori lamentano l'erronea gestione della rotazione o del progressivo rientro, devono almeno allegare i presupposti specifici che avrebbero imposto la loro priorità rispetto ad altri addetti; in difetto, la censura non supera il vaglio di specificità del motivo di ricorso.
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