Cassazione Penale, Ordinanza n. 26231/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I motivi di ricorso riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: da un lato si deduceva vizio di motivazione nella determinazione della pena; dall'altro si lamentava violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, reiterativi di censure già esaminate e disattese in appello, e non contenessero una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, la motivazione sulla dosimetria della pena è stata ritenuta immune da vizi logici e coerente con gli elementi processuali; quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha valorizzato il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva qualificata e il curriculum criminale dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per il reato in materia di stupefacenti
le attenuanti generiche non sono state riconosciute; la loro mancata applicazione è stata ritenuta legittima anche per il bilanciamento con la recidiva
pone il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata/reiterata nei casi richiamati dalla decisione
richiamato quale recidiva reiterata/qualificata rilevante nel giudizio di bilanciamento
criteri di commisurazione della pena rimessi al giudice di merito, insindacabili in cassazione se la pena è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure meramente generiche o ripetitive che si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito senza specifica critica delle ragioni della decisione impugnata.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sindacabile in cassazione solo quando presenti vizi logici o giuridici; quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione non analitica, perché la valutazione è riservata al giudice di merito sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate o bilanciate in equivalenza con la recidiva qualificata quando il giudice valorizzi il precedente penale e la capacità a delinquere dell'imputato.
- Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata opera come disciplina derogatoria del bilanciamento ed è ritenuto non irragionevole, poiché l'attenuante comune non serve a correggere la sproporzione della pena ma a valorizzare in misura contenuta la componente soggettiva del reato.
- Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono espressione di discrezionalità di merito e non sono censurabili in cassazione salvo che risultino manifestamente arbitrarie o illogiche.
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