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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07304/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda trae origine da un procedimento per omicidio colposo nel quale, con sentenza di appello, era stata confermata la condanna dell'imputato e la rifusione delle spese in favore delle parti civili, con disposizione di dissequestro e restituzione del trattore agricolo. Successivamente, le parti civili hanno proposto istanza di correzione del dispositivo della sentenza di legittimità e, in particolare, della sentenza di appello, chiedendo di integrare la statuizione sulle spese processuali estendendo in solido anche al responsabile civile UNIPOL SAI la condanna al pagamento delle spese legali del giudizio di cassazione e di quelle del giudizio di appello, ritenendo che nella decisione di merito fosse stata omessa l'indicazione dell'obbligo a carico del responsabile civile. Il ricorso/istanza si fondava quindi sull'assunto che la statuizione sulle spese dovesse essere emendata o integrata mediante correzione materiale. La Corte ha però ritenuto che tale omissione non fosse emendabile con il rimedio ex art. 130 c.p.p., perché implica valutazioni discrezionali sulla fondatezza e sull'entità della liquidazione, censurabili solo con i mezzi ordinari di impugnazione; inoltre ha osservato che il responsabile civile, non comparendo e non svolgendo difese in cassazione, aveva prestato acquiescenza, escludendo comunque una sua soccombenza nel giudizio di legittimità e quindi la condanna alle spese in suo danno. Il P.G. aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso/istanza; Unipol SAI aveva chiesto il rigetto dell'istanza di correzione.

La decisione

L'istanza delle parti civili è stata rigettata. La Corte ha escluso che l'omessa statuizione sulle spese del giudizio di appello potesse essere corretta con il rimedio di cui all'art. 130 c.p.p., perché non si trattava di mero errore materiale ma di questione attinente a valutazioni discrezionali. Quanto alla richiesta di estendere la condanna alle spese al responsabile civile, la Corte ha ribadito che, nel giudizio di cassazione, l'acquiescenza del responsabile civile alla decisione esclude una situazione di soccombenza, sicché le spese possono gravare solo sull'imputato quando sia stato il solo a proporre impugnazione infruttuosa. In ragione della natura non contenziosa del procedimento di correzione, la Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento incidentale.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    Il rimedio della correzione dell'errore materiale non può essere utilizzato per emendare l'omessa statuizione sulle spese processuali quando essa richieda valutazioni discrezionali sulla fondatezza e sull'entità della liquidazione; in tal caso occorrono gli ordinari mezzi di impugnazione.

  • art. 589 c.p.

    È il reato per cui l'imputato era stato condannato nei gradi di merito e il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile con precedente sentenza di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza ai fini della liquidazione delle spese, trattandosi di procedimento non contenzioso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulle spese processuali non integra un errore materiale correggibile ex art. 130 c.p.p. quando comporti apprezzamenti discrezionali sulla liquidazione o sulla debenza, essendo necessaria l'impugnazione ordinaria.
  • Nel giudizio di impugnazione, la condanna alle spese in favore della parte civile grava sul soggetto effettivamente soccombente; se il responsabile civile non partecipa al grado di legittimità e non svolge difese, la sua acquiescenza esclude una sua soccombenza processuale.
  • Nei procedimenti di correzione degli errori materiali non è configurabile una vera soccombenza e, quindi, non può essere disposta la liquidazione delle spese, anche se la parte intimata si oppone all'istanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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