Cassazione Penale, Ordinanza n. 07315/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la censura sull'erroneo computo della pena non fosse proponibile nel giudizio ex art. 444 c.p.p. in assenza di pena illegale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza del Tribunale di Palermo resa all'esito di un rito ex art. 444 c.p.p., deducendo un errore nel computo della pena. La Corte osserva però che la doglianza riguarda un aspetto non deducibile con questo rito, poiché non si versa in ipotesi di pena illegale; pertanto il motivo è ritenuto non consentito.
Norme richiamate
Nel rito speciale del patteggiamento non sono proponibili censure sull'erroneo computo della pena se non si deduce una pena illegale.
Massime di principio
- Nel rito ex art. 444 c.p.p. il sindacato di legittimità sulla determinazione della pena è limitato: non ogni errore di calcolo è deducibile in cassazione, ma solo le ipotesi di pena illegale.
- La doglianza che attiene al mero computo aritmetico della pena, quando non si traduca in illegittimità del trattamento sanzionatorio, non integra un motivo consentito di ricorso nel patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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