Cassazione Penale, Ordinanza n. 07314/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sul trattamento sanzionatorio fossero proposte per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 12/05/2025 limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze investono aspetti della pena non deducibili nel rito concordato sulla pena, cioè nel contesto del patteggiamento, in cui il controllo di legittimità non può essere esteso a censure non consentite dall'accordo raggiunto dalle parti.
Norme richiamate
rito concordato sulla pena
Nel patteggiamento non sono ammissibili ricorsi fondati su ragioni incompatibili con la natura concordata della pena; il sindacato di legittimità resta limitato ai profili consentiti dal rito.
Massime di principio
- Nel rito concordato sulla pena, il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure che contestino il trattamento sanzionatorio per ragioni non consentite dall'accordo tra le parti.
- Quando il ricorso investe profili estranei ai limiti imposti dal patteggiamento, la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla decisione.
Come è indicizzato
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