Cassazione Penale, Ordinanza n. 07308/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di due capi di imputazione, uno dei quali riguardava il reato di evasione. Il primo motivo riproponeva censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, contestando l'affermazione di responsabilità e, in particolare, la qualificazione del cortile antistante l'abitazione come area esterna comune a più villette del comprensorio e quindi non rientrante nella nozione di abitazione ai fini dell'evasione. Il secondo motivo, relativo al capo 2, è stato ritenuto manifestamente infondato e fondato su questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità. La difesa ha depositato memoria a sostegno soprattutto del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla corte di merito con corretti argomenti giuridici, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui il cortile antistante l'abitazione, se area esterna comune a più villette del comprensorio, non integra la nozione di abitazione ai fini del reato di evasione. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché volto a sollevare questioni di fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il richiamo al reato di evasione implica che, ai fini della configurabilità del fatto, rileva la nozione di abitazione nel cui ambito il soggetto non deve allontanarsi; il cortile comune a più unità abitative non vi rientra.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le contestazioni che richiedono una nuova rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie non sono proponibili in cassazione, quando la doglianza sia manifestamente infondata o si risolva in questioni di merito.
- Ai fini del reato di evasione, la nozione di abitazione non si estende automaticamente a spazi esterni comuni a più unità immobiliari, come il cortile antistante inserito in un comprensorio di villette.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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