Cassazione Penale, Ordinanza n. 07311/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e, conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il provvedimento riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Rimini. Dalla motivazione emerge che il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso. Non sono indicati nel testo né i fatti di reato oggetto del patteggiamento né specifici motivi di impugnazione, poiché la decisione si fonda esclusivamente sulla rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
indica che la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
Cassa delle ammende
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al versamento della somma di euro 3.000 in suo favore
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando il ricorrente vi abbia validamente desistito prima della decisione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la decisione di legittimità si fonda esclusivamente sulla rinuncia al ricorso, non vi è esame nel merito dei motivi di impugnazione né rivalutazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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