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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07306/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che le censure investissero la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e la quantificazione della pena, questioni non proponibili in relazione a una sentenza resa a seguito di rito concordato sulla pena. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi per cassazione sono stati proposti contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 2 luglio 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i ricorrenti deducevano, da un lato, la mancata considerazione dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. e, dall'altro, censure sulla determinazione della pena. La Corte rileva però che si tratta di doglianze non consentite rispetto al rito concordato sulla pena, quindi non deducibili in cassazione nel perimetro del patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama la norma solo per rilevare che la sua invocazione, nel caso concreto, non era deducibile nei limiti del ricorso avverso una decisione emessa nel rito concordato sulla pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa all'esito del rito concordato sulla pena, non possono essere proposte censure che mirino a rimettere in discussione presupposti incompatibili con il patteggiamento o la determinazione della pena, se tali doglianze esulano dai motivi consentiti.
  • Quando il ricorso si fonda su questioni non consentite dal rito applicato, la Corte deve dichiararlo inammissibile, con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.
  • L'invocazione dell'art. 129 c.p.p. non consente, di per sé, di superare i limiti di impugnabilità propri del patteggiamento, se la doglianza si traduce in una contestazione incompatibile con la scelta negoziale della pena.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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