Cassazione Penale, Ordinanza n. 07309/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sul computo della pena non sia deducibile in sede di ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. quando non si denunci una pena illegale. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano resa all'esito di rito ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Il ricorso deduceva l'erroneo computo della pena. La Corte osserva però che tale doglianza è formulata per ragioni non consentite nel rito pattizio, poiché non viene in rilievo una pena illegale; di conseguenza il motivo non è scrutinabile nel merito.
Norme richiamate
Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, non sono proponibili censure sull'erroneo computo della pena se non si deduce una pena illegale.
Massime di principio
- Nel rito ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare mere modalità di calcolo della pena, quando la pena applicata non presenti profili di illegalità.
- La deduzione di un errore nel computo del trattamento sanzionatorio è inammissibile se non si traduce nella denuncia di una pena illegale, poiché il controllo di legittimità resta circoscritto ai vizi consentiti dal rito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ritenuto, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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