Cassazione Civile, Ordinanza n. 00592/2026 del 10/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un'avvocata avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di cassazione. Il Tribunale di Salerno aveva già riconosciuto una somma per l'attività prestata, ma la difensora chiedeva una liquidazione più elevata. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con quattro motivi, che: 1) il giudice aveva erroneamente negato l'aumento del compenso per la redazione di atti con modalità informatiche idonee alla navigazione, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina introdotta dal d.m. n. 147/2022 e che la motivazione fosse apparente; 2) il tribunale aveva comunque liquidato un importo inferiore ai parametri dovuti per il giudizio di cassazione, sempre senza adeguata motivazione; 3) il procedimento di opposizione ex art. 702-bis c.p.c. era stato erroneamente trattato come materia di volontaria giurisdizione, con applicazione di parametri tariffari non corretti; 4) il giudice aveva omesso di pronunciarsi sull'aumento per gli atti 'navigabili', anche alla luce di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di chiarezza e sinteticità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto e ha accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese e ha rinviato al Tribunale di Salerno, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato, in sintesi, che: la maggiorazione per gli atti informaticamente navigabili non era dovuta nel caso concreto perché l'attività professionale si era esaurita prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e, comunque, la memoria depositata non presentava caratteristiche idonee a giustificare l'aumento; la liquidazione operata non era inferiore ai minimi; invece, era errato inquadrare il procedimento ex art. 702-bis c.p.c. come volontaria giurisdizione, poiché esso appartiene ai giudizi ordinari di cognizione, con conseguente necessità di applicare la tabella tariffaria corrispondente al valore effettivo della controversia. La Corte ha anche precisato che l'accoglimento ridotto di una domanda unica giustifica la compensazione delle spese, non la soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Il procedimento introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. va qualificato, sotto il profilo procedimentale e sistematico, come giudizio ordinario di cognizione e non come procedimento di volontaria giurisdizione.
È il rimedio usato per opporsi al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non spetta alla Corte di cassazione; la disposizione richiama il giudice competente secondo le regole ordinarie.
La previsione del decreto contestuale alla pronuncia che chiude la fase ha finalità acceleratoria e non modifica le regole di competenza per la liquidazione.
Il compenso liquidato in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetto al dimezzamento previsto dalla norma.
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
L'aumento fino al 30% per atti redatti con tecniche informatiche idonee a facilitarne consultazione e fruizione è rimesso al potere discrezionale del giudice e richiede specifiche modalità redazionali realmente navigabili.
art. 4, comma 10-quater, d.m. n. 55/2014
Il richiamo è utilizzato dalla ricorrente per sostenere la spettanza dell'aumento del compenso anche per il deposito della memoria in Cassazione.
Richiamato come base per la regolazione delle spese e per la liquidazione del compenso secondo soccombenza/parametri applicabili.
L'accoglimento parziale di una domanda unica non integra soccombenza reciproca, ma può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia sull'aumento per gli atti navigabili; il motivo è rimasto assorbito.
Il compenso dell'avvocato deve essere determinato secondo i parametri legali applicabili, in rapporto all'attività effettivamente espletata.
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata per la quantificazione delle spese.
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata per la quantificazione delle spese.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se, pur sintetica, supera il minimo costituzionale e consente di comprendere la ragione della decisione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i vizi dedotti a fondamento del ricorso per cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza/ordinanza per motivazione o omessa pronuncia.
La memoria ex art. 380-bis è stata considerata solo uno degli atti difensivi del giudizio di cassazione e non sufficiente, da sola, a fondare l'aumento per atti navigabili.
art. 6, § 1, CEDU
Richiamato dalla ricorrente in chiave di interpretazione convenzionalmente orientata, senza che la Corte fondi su tale profilo la decisione.
art. 13 CEDU
Richiamato dalla ricorrente in chiave di interpretazione convenzionalmente orientata, senza incidenza decisiva sulla soluzione della controversia.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in chiave di tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in chiave di ragionevole durata del processo e motivazione del provvedimento.
La nuova disciplina non si applica se l'attività professionale si è già esaurita prima della sua entrata in vigore.
Costituisce la disciplina tariffaria applicabile ratione temporis al caso concreto, perché vigente al momento di esaurimento dell'attività difensiva.
I nuovi parametri si applicano alla liquidazione giudiziale intervenuta dopo l'entrata in vigore del decreto, solo se la prestazione professionale non sia ancora stata completata.
Tabella n. 13 del d.m. n. 55/2014
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la corretta quantificazione del compenso per il giudizio di cassazione.
Tabella n. 7 del d.m. n. 55/2014
Richiamata per contestare la tabella applicata dal tribunale nella liquidazione del compenso per l'opposizione.
Tabella n. 2 dell'allegato al d.m. n. 55/2014
È la tabella ritenuta applicabile dalla Corte per il procedimento di opposizione, in ragione del valore effettivo della controversia.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore segue il giudice competente secondo le regole ordinarie; la previsione del decreto contestuale alla chiusura della fase ha solo funzione acceleratoria e non modifica la competenza.
- Ai fini dell'applicazione di nuovi parametri professionali, rileva il momento di esaurimento dell'intera prestazione difensiva: se l'attività è già conclusa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, questa non si applica.
- La maggiorazione del compenso per atti redatti con tecniche informatiche idonee a facilitarne consultazione e fruizione non spetta automaticamente per il solo uso del processo telematico; occorrono modalità redazionali realmente 'navigabili', specificamente indicate e apprezzate dal giudice.
- L'aumento per atti navigabili è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è assente o non controllabile.
- Nella liquidazione degli onorari dell'avvocato, il giudice deve riferirsi al valore effettivo della controversia; se questo è sensibilmente diverso da quello della domanda originaria, va adeguato il parametro tariffario al concreto importo deciso.
- L'inquadramento di un procedimento ex art. 702-bis c.p.c. come volontaria giurisdizione è errato: si tratta di un giudizio ordinario di cognizione.
- L'accoglimento solo parziale di una domanda unica non integra soccombenza reciproca; può invece giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite.
- La motivazione del provvedimento sulle spese è sufficiente quando consente di comprendere la ratio della liquidazione e raggiunge il minimo costituzionale, anche se espressa in forma sintetica.
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