Cassazione Penale, Sentenza n. 31195/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di riesame che ha confermato la misura cautelare (custodia in carcere per alcuni capi e arresti domiciliari per altri) disposta dal GIP nei confronti di Pierpaolo Tormento. Le contestazioni riguardano: 1) omissione di adeguato esame delle deduzioni difensive e contraddittorietà/indeterminatezza dell'ordinanza circa il ruolo effettivo del ricorrente nei due sodalizi (associazione finalizzata al narcotraffico ai sensi dell'art.74 T.U. stupefacenti e associazione ai sensi dell'art.416 cod.pen. collegata a reati di corruzione/abuso); 2) insufficienza dei gravi indizi e travisamento probatorio, con lamentele sul fatto che i collaboratori non avrebbero fatto cenno al ricorrente e che il ruolo apicale sarebbe desunto quasi esclusivamente da intercettazioni; 3) illogicità e carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo inoltre che la sostituzione della direzione e della comandante del carcere avrebbe affievolito il pericolo di reiterazione e altre esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto: 1) manifestamente infondato il primo motivo, poiché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa quella del GIP e ha analiticamente indicato gli indizi relativi al ruolo apicale del ricorrente; 2) il secondo motivo aspecifico e privo dei requisiti richiesti in cassazione (non coglie violazioni di norme o illogicità manifeste, ma si limita a diversa valutazione delle prove); 3) il terzo motivo manifestamente infondato e aspecifico, considerato che la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen. opera per i reati di cui all'art.51, comma 3bis (tra cui l'art.74 T.U. stupefacenti) e che la difesa non ha fornito elementi idonei a superarla. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; gli atti sono trasmessi per gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
Riconosciuta l'esistenza di un sodalizio strutturato e verticistico finalizzato al traffico di stupefacenti; su questa base è ritenuta applicabile la misura cautelare più afflittiva per la concreta sussistenza di gravi indizi.
art.73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990
Norme sulle specifiche fattispecie di detenzione/commercio di stupefacenti richiamate nel capo d'imputazione; contribuiscono al quadro indiziario complessivo.
art.416 e art.416ter c.p. (associazione per delinquere)
Le condotte associative e la serialità/organizzazione del gruppo sono state ritenute provate indiziariamente e rilevanti ai fini cautelari.
art.319 c.p. e art.391ter c.p.
Reati di corruzione/reati connessi contestati nell'ambito di un secondo sodalizio, anch'esso ritenuto organizzato e seriale; il ruolo del ricorrente è indicato come promotore/organizzatore.
Norma sulla forma dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari: la Corte ricorda che l'ordinanza del GIP e il provvedimento del tribunale del riesame si integrano reciprocamente nella motivazione.
Riferimento al presupposto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte valuta che il Tribunale abbia analiticamente esposto gli elementi indiziari.
art.275, comma 3, cod. proc. pen.
Doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari quando vi sono gravi indizi per reati elencati (tra cui art.74 T.U. stupefacenti); pesa sull'indagato l'onere di fornire elementi per superarla, onere che qui non è stato assolto.
art.274 lett. c) cod. proc. pen.
Esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) quale motivo per la custodia in carcere; la motivazione può essere cumulativa per più indagati se il coinvolgimento è equivalente.
art.309, comma 9, cod. proc. pen.
Limite alla sanabilità delle omissioni motivazionali: se manca totalmente la motivazione o valutazione autonoma degli indizi, il tribunale del riesame non può sanare; nel caso di specie non si è ravvisata tale carenza estrema.
art.51, comma 3bis cod. proc. pen. (richiamato)
Elenco dei reati per i quali può operare la presunzione rafforzata di necessità della custodia cautelare; il riferimento giustifica l'applicazione della doppia presunzione ex art.275(3).
art.94 disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti amministrativi conseguenti alla sentenza; la Corte dispone la trasmissione degli atti per gli adempimenti di rito.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende; la Corte verifica l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso ma comunque applica una somma simbolica.
Massime di principio
- La motivazione del tribunale del riesame integra e può sanare omissioni o apparenti contraddizioni dell'ordinanza del GIP, purché l'ordinanza originaria contenga almeno le ragioni logico-giuridiche dell'emissione.
- In Cassazione i censure che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non indicano violazioni specifiche di legge o illogicità manifeste della motivazione; non è consentito un nuovo esame dei fatti.
- Per i reati indicati nell'art.51, comma 3bis (es. art.74 T.U. stupefacenti) opera la cosiddetta doppia presunzione ex art.275(3): l'indagato deve produrre elementi concreti per superarla; l'assenza di tali elementi giustifica la custodia cautelare più afflittiva.
- La motivazione sulle esigenze cautelari può essere esposta in termini cumulativi per i coindagati quando il loro coinvolgimento sia omogeneo; non è sempre necessario motivare in modo ripetitivo per ciascuno in modo formale.
- La mera mancanza di riferimenti specifici nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori non annulla automaticamente la consistenza del quadro indiziario se vi sono altre fonti probatorie (intercettazioni, riscontri) analiticamente valutate dal giudice.
- In appellate/cassazionale è fondamentale formulare censure specifiche e ben fondate: argomentazioni generiche o tautologiche sull'insufficienza probatoria sono destinate all'inammissibilità.
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