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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39149/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tipaldi impugnava la sentenza di patteggiamento che, oltre a infliggere la pena detentiva per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata massima di due anni. Denunciava violazione di legge e difetto di motivazione (art. 125 c.p.p., artt. 218 e 222 cod. strada), censurando l'omessa indicazione delle ragioni concrete che giustificassero la scelta della durata massima della sospensione secondo i parametri dell'art. 218 cod. strada.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha ammesso il gravame nonostante si trattasse di sentenza di applicazione della pena perché la statuizione sulla sanzione amministrativa era al di fuori dell'accordo. Ha rilevato il vizio motivazionale nella determinazione della durata della sospensione (fissata al massimo senza richiamo ai criteri dell'art. 218 cod. strada) ed ha annullato la sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, rinviando al Tribunale di Cassino per un nuovo giudizio sulla durata della sospensione della patente.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza di applicazione della pena può essere impugnata limitatamente ad aspetti non rientranti nell'accordo ratificato dal giudice.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Delitto di omicidio stradale: norma sostanziale che ha costituito il capo di imputazione principale nella vicenda.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Fatti di lesioni personali stradali: norma sostanziale richiamata quale capo di imputazione per le lesioni subite dal passeggero.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Prescrive il contenuto della motivazione della sentenza; qui richiamato nel vizio di motivazione lamentato circa la misura della sanzione amministrativa accessoria.

  • art. 218 cod. strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

    Contiene i criteri di commisurazione delle sanzioni amministrative accessorie (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione); la Corte ha affermato che il giudice deve richiamare o comunque tener conto di tali parametri quando si discosta dal minimo edittale.

  • art. 222 cod. strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; la Corte ha specificato che la scelta della durata compete al giudice secondo i criteri dell'art. 218.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato la proponibilità dell'impugnazione delle sentenze di applicazione della pena, limitando i motivi di ricorso; la Corte ha però precisato che le statuizioni esterne all'accordo possono essere censurate con l'art. 606 c.p.p.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla novella che delimita le facoltà di impugnazione delle sentenze di patteggiamento; la Corte l'ha richiamata per inquadrare l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina generale quando la statuizione censurata è fuori dall'accordo ratificato.

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena principale; la Corte ha chiarito che non sono applicabili ai criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria, che seguono invece l'art. 218 cod. strada.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione per questioni che riguardano statuizioni rimesse al di fuori dell'accordo fra parti (es. sanzioni amministrative accessorie non contemplate o motivate).
  • La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente si basa sui parametri dell'art. 218 cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo futuro) e non sui criteri dell'art. 133 c.p.p. relativi alla pena principale.
  • Il giudice deve motivare la scelta della durata della sospensione quando questa si discosta dal minimo edittale; se la sospensione è pari al minimo o molto vicina ad esso, può essere sufficiente una motivazione implicita o sintetica.
  • L'omessa motivazione sulla misura della sanzione amministrativa accessoria integra vizio rilevante di legittimità e può determinare l'annullamento parziale della sentenza con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
  • In casi analoghi è opportuno che il difensore contesti specificamente la mancanza di riferimenti ai parametri dell'art. 218 cod. strada per ottenere il sindacato di legittimità e l'eventuale riforma o annullamento della statuizione accessoria.

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