Cassazione Civile, Ordinanza n. 27750/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, ha proceduto alla revisione del classamento di un'unità immobiliare sita in Roma, nella microzona Salario-Trieste, mantenendo la categoria A/10 ma attribuendo una classe superiore, con conseguente aumento della rendita catastale. La contribuente ha impugnato l'atto; la CTR Lazio ha rigettato l'appello ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso, fondato sul rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale e sulle caratteristiche della microzona. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, degli artt. 6 e 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3, comma 154, L. n. 138/1996, dell'art. 3 L. n. 192/1990, dell'art. 61 D.P.R. n. 1142/1949 e degli artt. 8 e 9 D.P.R. n. 138/1998, censurando la motivazione dell'avviso e della sentenza perché prive dell'indicazione concreta degli elementi che avrebbero inciso sul classamento del singolo immobile e limitate a formule generiche sulla microzona e sul mercato immobiliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che, nelle revisioni del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, non è sufficiente richiamare il mero scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali della microzona, ma occorre indicare in modo rigoroso, completo e specifico gli elementi concreti che hanno interessato quella microzona e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Poiché l'avviso impugnato non conteneva tale motivazione e la CTR non ha applicato correttamente questi principi, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state compensate in ragione del consolidarsi recente della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione del classamento nelle microzone richiede una motivazione rigorosa e non può fondarsi sulla sola evoluzione del mercato immobiliare o sul mero scostamento tra valori medi; occorre spiegare l'incidenza concreta sugli immobili della microzona e sul singolo immobile.
Richiamato tra le norme dedotte nel motivo per sostenere il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
Richiamato tra le norme dedotte nel motivo per sostenere il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
art. 3, comma 154, L. n. 138/1996
Richiamato nel ricorso come parametro normativo asseritamente violato nella disciplina del classamento.
art. 3 L. n. 192/1990
Richiamato nel ricorso come parametro normativo asseritamente violato nella disciplina del classamento.
art. 61 D.P.R. n. 1142/1949
Richiamato nel ricorso come parametro normativo asseritamente violato nella disciplina del classamento.
artt. 8 e 9 D.P.R. n. 138/1998
Richiamati per contrapporre la disciplina del classamento e della revisione catastale alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nella revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso deve essere rigorosa, specifica e razionale: non basta il richiamo agli astratti presupposti di legge o al mero scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona.
- L'atto di riclassamento deve indicare quali trasformazioni o interventi abbiano interessato in concreto la microzona e spiegare in che modo tali elementi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
- La legittimità del riclassamento va valutata considerando, nel medesimo contesto temporale, sia i caratteri della microzona sia le caratteristiche del singolo immobile e del fabbricato, in una comparazione complessiva e non meramente statistica.
- In difetto di una motivazione che consenta al contribuente di comprendere e contestare le ragioni concrete della revisione catastale, l'avviso è illegittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →