Cassazione Civile, Ordinanza n. 39256/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal compenso richiesto da un avvocato per l'assistenza prestata in molteplici giudizi promossi da un condomino nei confronti del condominio, in relazione ai quali non era stata sottoscritta la rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'avvocato e, in manleva, la domanda del condominio verso il condomino. In appello il condomino aveva riproposto l'eccezione di prescrizione presuntiva, sostenendo di avere già estinto il debito con varie modalità, e contestato la liquidazione delle spese riconosciute al condominio in manleva. La Corte d'appello aveva confermato la decisione sul merito ma ridotto le spese liquidate al condominio. Il condominio ha proposto ricorso principale con cinque motivi, tutti centrati sulla asserita erronea riduzione delle spese: violazione degli artt. 112, 100, 91 e 92 c.p.c., dell'art. 4 DM 55/2014, degli artt. 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c., nonché nullità per motivazione apparente e liquidazione incongrua; ha inoltre censurato la condanna alle spese nonostante il riconoscimento della manleva. Il resistente ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell'art. 2959 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva e avesse utilizzato tardive allegazioni sulla gratuità della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, quanto al ricorso principale, che le censure mirassero a una rivalutazione del merito sulla condotta processuale delle parti e sulla liquidazione delle spese, senza superare la motivazione della Corte d'appello; ha inoltre affermato che la liquidazione delle spese era stata compiuta entro i parametri del DM 55/2014 e con motivazione sufficiente. Quanto al ricorso incidentale, ha rilevato che il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva poggiava su una doppia ratio decidendi: genericità dell'allegazione di avvenuto pagamento e tardività dell'allegazione di gratuità della prestazione; il ricorso non ha censurato efficacemente entrambe le rationes, con conseguente inammissibilità. La Corte ha condannato il ricorrente incidentale a rifondere le spese in favore del controricorrente avvocato e ha compensato le spese tra le altre parti, dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 68 L.P.
rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P., nella formulazione ratione temporis vigente
richiamato come disciplina applicabile al rapporto tra professionisti coinvolti nelle cause
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
invocato per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia nella liquidazione delle spese
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel primo motivo
richiamato per il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese
richiamato per contestare la regolazione delle spese e la compensazione/liquidazione
i parametri forensi sono criteri di orientamento; il giudice può operare riduzioni entro i limiti previsti, ma deve motivare solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al giusto processo
richiamato in relazione al contenuto della motivazione
il compenso non può essere liquidato in misura simbolica, non consone al decoro della professione
richiamato nel motivo relativo alla liquidazione delle spese
richiamato nel ricorso incidentale per contestare il rigetto della prescrizione presuntiva
richiamato per censurare l'uso di fatti asseritamente tardivi o non contestati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito della condotta processuale delle parti o della quantificazione delle spese, se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e coerente con gli atti richiamati.
- Nel regime del DM n. 55/2014 i parametri forensi costituiscono criteri orientativi e misura economica standard della prestazione: il giudice deve motivare in modo specifico solo se si discosta in modo apprezzabile dai valori medi, fermo il divieto di liquidazioni simboliche.
- Ai fini della censura in cassazione, è necessario confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti della sentenza impugnata; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile per difetto di interesse.
- L'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere sorretta da allegazioni generiche circa l'avvenuto pagamento o l'estinzione del debito: occorrono contestazioni specifiche e logicamente coerenti con la ricostruzione del rapporto obbligatorio.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è sufficiente quando esplicita, sia pure sinteticamente, i criteri seguiti e le ragioni della riduzione, come la semplicità della controversia o l'assenza di contestazione della domanda accolta.
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