Cassazione Civile, Ordinanza n. 01969/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di tre lavoratori, già dipendenti dell'impresa uscente dal servizio di rimozione rifiuti per Napoli, volta ad accertare il diritto al riconoscimento dell'anzianità convenzionale maturata presso le imprese precedenti e a ottenere le differenze retributive conseguenti. I giudici di merito avevano accolto parzialmente la domanda, ritenendo che la società subentrante dovesse riconoscere l'intero periodo di servizio prestato in continuità nel settore, in base all'accordo dell'8.2.2000 e alle clausole collettive richiamate, ma limitando le somme dovute al quinquennio non prescritto. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 3 d.l. 726/1984 conv. in l. 863/1984, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dal nuovo rapporto instaurato con la società subentrante e che non potesse applicarsi il principio richiamato sulla non prescrittibilità dell'anzianità come mero fatto giuridico; 2) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto generici i motivi di appello e non avesse esaminato le censure sull'interpretazione dell'art. 4 CCNL FISE-AUSITRA e sull'operato del CTU; 3) violazione delle clausole collettive richiamate e degli artt. 1362, 1363, 1966, 1967 e 1968 c.c., sostenendo che dalle pattuizioni intercorse derivasse solo il riconoscimento dell'indennità di anzianità già percepita, e non anche degli scatti di anzianità maturati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non calibrato sulla ratio decidendi delle sentenze di merito, osservando che non erano state chiarite le somme richieste e riconosciute, la decorrenza e il criterio di calcolo del CTU, né era stato trascritto integralmente l'accordo dell'8.2.2000. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la Corte d'appello, pur rilevando la non specificità dell'appello, aveva comunque deciso nel merito condividendo l'interpretazione del Tribunale circa l'obbligo della società di riconoscere l'anzianità convenzionale maturata presso le precedenti imprese. Inammissibile anche il terzo motivo, perché reiterava le censure senza confrontarsi con il parziale accoglimento già operato nei limiti della prescrizione e senza indicare concretamente in che modo l'interpretazione delle clausole collettive avrebbe inciso sui conteggi e sull'esito della domanda. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati; disposto inoltre l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle differenze retributive; la Corte non accoglie la censura per genericità e mancato confronto con la decisione di merito.
art. 3 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 conv. in l. 19 dicembre 1984 n. 863
invocato dalla ricorrente quale base normativa del proprio assunto sul nuovo rapporto di lavoro; il motivo è ritenuto non pertinente e non adeguatamente sviluppato.
norma processuale utilizzata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
richiamati per sostenere l'erronea declaratoria di genericità dell'appello; la Corte di cassazione ritiene il motivo inammissibile.
invocati per censurare l'interpretazione delle clausole contrattuali collettive e dell'accordo tra le parti.
richiamati dalla ricorrente nell'ambito della contestazione sull'efficacia delle pattuizioni intercorse; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 16, comma 3, CCNL Federambiente
richiamato dai giudici di merito per fondare l'obbligo di riconoscere l'anzianità convenzionale corrispondente all'intero periodo di servizio prestato nel settore.
art. 4 CCNL FISE-AUSITRA
richiamato nella controversia sull'esatta disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e sul riconoscimento dell'anzianità.
evocato dalla ricorrente nel primo motivo come profilo di nullità per motivazione omessa o incomprensibile; la censura è giudicata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- L'anzianità di servizio, quando rileva come fatto giuridico presupposto per il sorgere di diritti economici o di carriera, non è di per sé soggetta a prescrizione; si prescrivono invece le singole differenze retributive che da essa derivano, con conseguente possibilità di liquidare gli scatti successivi come se quelli prescritti fossero stati corrisposti.
- Nel giudizio di legittimità la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che riproponga formule generiche senza indicare quali somme siano state richieste e riconosciute, con quale decorrenza e secondo quale criterio di calcolo.
- Quando la controversia dipende dall'interpretazione congiunta di accordi aziendali e clausole collettive, la parte ricorrente deve trascrivere o quantomeno riportare integralmente i testi rilevanti e spiegare concretamente in che modo l'interpretazione adottata dai giudici di merito sia incompatibile con le norme invocate.
- La denuncia di violazione delle norme sull'ammissibilità dell'appello non è sufficiente se la sentenza di merito mostra comunque di avere esaminato e deciso la questione nel merito; in tal caso, il ricorso deve censurare specificamente la decisione sostanziale e non limitarsi a contestare l'etichetta processuale attribuita dal giudice d'appello.
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