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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12338/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 273 c.p.p., travisamento della prova: il ricorrente sostiene che i fatti contestati costituiscono mera attività di spaccio e non partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990); la contestazione si fonda sull'insufficienza dei riscontri esterni, sulla prevalenza delle intercettazioni e sull'assenza di elementi quali cassa comune, ripartizione dei proventi e ruoli organizzativi effettivi a carico del Santagada; 2) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: si contesta la carenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e la mancata applicazione del principio di proporzionalità, sostenendo che gli arresti domiciliari sarebbero stati misura meno afflittiva e adeguata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. e mantenuto la custodia in carcere. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le decisioni di merito: ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (presenza di gruppo minimo di tre persone, disponibilità di risorse umane e materiali, apporto individuale apprezzabile e non episodico) e ha ritenuto sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti nel caso concreto (notevoli quantitativi di stupefacente e giro d'affari, uso di telefoni criptati, auto con doppiofondo, basi per stoccaggio, ruoli distinti, rapporti stabili con fornitori e acquirenti all'ingrosso, solidarietà interna, ripetute consegne e captazioni e riprese video). In particolare, la Corte ha confermato che Santagada svolgeva funzioni esecutive ma significative nell'organizzazione (consegne periodiche, ritiri di denaro, rapporti con fornitori e acquirenti, conoscenza dell'uso di telefoni criptati) e che la complessiva rete di rapporti e la presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. giustificavano la custodia in carcere. La difesa è stata criticata per mancata specificità nel confronto con l'intero provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il ricorso al giudice del riesame avverso misure cautelari: il ricorso del Santagada era diretto contro l'ordinanza del G.I.P.; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del riesame

  • art. 27 cod. proc. pen.

    richiamata quale norma processuale collegata all'applicazione della misura custodiale disposta dal G.I.P.; in sostanza riferita al regime cautelare applicato

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha richiamato i requisiti (patto associativo tra almeno tre persone, risorse umane e materiali stabili, apporto individuale apprezzabile e non episodico) e ha ritenuto che nell'ipotesi concreta tali requisiti risultassero soddisfatti in base agli elementi indiziari

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    riguarda i delitti di detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte ha spiegato che la ripetuta commissione di reati di spaccio può essere indice dell'esistenza dell'associazione se inserita in un contesto organizzato e stabile

  • art. 273 cod. proc. pen.

    norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione: la Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato correttamente e dettagliatamente la sussistenza degli indizi

  • art. 274 cod. proc. pen.

    disciplinante la scelta delle misure cautelari e le esigenze cui debbono mirare (fra cui la prevenzione della reiterazione): la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale del riesame circa l'inadeguatezza di misure meno gravose

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    previsione di una presunzione relativa di pericolosità per talune fattispecie che il giudice può valorizzare nel giudizio prognostico; la Corte ha ritenuto che la presunzione, integrata dagli specifici elementi di rete e ruolo dell'indagato, giustificasse la custodia in carcere

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    richiamata indirettamente per il principio di specificità del ricorso per cassazione: il ricorrente doveva confrontare l'intero contenuto del provvedimento impugnato e non solo singole parti

Massime di principio

  • Per distinguere mera attività di spaccio dall'associazione finalizzata al narcotraffico occorre valutare tre elementi: esistenza di un patto fra almeno tre persone, disponibilità stabile di risorse umane e materiali e apporto individuale apprezzabile e non episodico.
  • Le intercettazioni possono, se omogenee, collegate e in continuità cronologica, costituire riscontro probatorio sufficiente per ricostruire un'organizzazione anche in assenza di sequestri per ogni singolo episodio, purché emerga un quadro unitario e stabile.
  • Elementi fattuali che orientano verso il riconoscimento dell'associazione includono: rapporti stabili con fornitori e acquirenti all'ingrosso, uso di telefoni criptati, veicoli con doppiofondo, luoghi di stoccaggio, ripartizione di compiti e forme di solidarietà interna (ad es. pagamento di spese legali e mantenimento familiari).
  • L'assenza di una 'cassa comune' o di uno specifico atto formale di investitura non esclude l'associazione; è sufficiente una struttura anche minima e la consapevolezza di cooperare stabilmente in vista di un fine comune.
  • In sede cautelare la valutazione della necessità e adeguatezza della misura considera la gravità del fatto, la personalità dell'indagato e la prognosi di rispetto delle prescrizioni: la presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3) e la sussistenza di un'ampia rete di rapporti possono giustificare la custodia in carcere.
  • La difesa, in caso di impugnazione dell'ordinanza cautelare, deve contestare specificamente e puntualmente tutte le argomentazioni del giudice di merito; rilievi generici o non confrontati con l'intero provvedimento rischiano di essere dichiarati inammissibili.

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