Cassazione Civile, Ordinanza n. 27844/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
Un socio che era stato anche componente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata ha agito per ottenere una pronuncia che accertasse la natura fiduciaria del trasferimento di quote sociali a suo favore e, soprattutto, per essere manlevato dalle eventuali conseguenze patrimoniali di un avviso di accertamento fiscale emesso dall'Agenzia delle entrate per un'annualità precedente, con contestazione di maggiori imposte, sanzioni e spese di difesa nel giudizio tributario. In appello era stato accertato il carattere fiduciario della cessione di quote, ma erano state respinte le ulteriori domande, ritenendo il ricorrente responsabile in solido con gli altri amministratori per le conseguenze derivanti dalla gestione societaria, inclusa la maggiore tassazione collegata alla presunta occultazione/distribuzione di utili. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori privi di deleghe, sostenendo che non potesse essergli addebitata una responsabilità da mera omissione di vigilanza e che, quale amministratore non operativo, avesse solo un dovere di controllo informato; 2) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova, assumendo che la Corte d'appello avesse invertito l'onere, ponendo a suo carico la prova della correttezza del suo operato o della dissociazione dalle scelte altrui; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la cessazione dalla carica nel giugno 2006, il preteso ruolo di consigliere senza deleghe e alcune deposizioni testimoniali, elementi che a suo dire escludevano la sua corresponsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché basato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in appello: il giudice di merito aveva infatti accertato che il ricorrente era amministratore a tutti gli effetti, munito di poteri idonei a intervenire, e non un amministratore privo di poteri rilevanti come sostenuto nel ricorso. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove; qui la Corte territoriale aveva semplicemente valorizzato il mancato assolvimento della prova sulla correttezza dell'operato o sulla dissociazione. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché il preteso omesso esame della cessazione dalla carica non sussisteva, essendo stato comunque considerato il dato della cessazione, e comunque la deduzione non era decisiva; inoltre la doglianza sul ruolo di consigliere senza deleghe e sulle prove testimoniali non individuava un fatto storico omesso, ma contestava il cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori adempimenti di legge ex d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato per escludere che l'amministratore senza deleghe sia responsabile per una mera omissione di vigilanza in astratto, ma nel caso concreto la censura è stata respinta perché i fatti accertati in appello descrivevano un amministratore munito di poteri effettivi.
richiamato quale norma sulla responsabilità degli amministratori; la Corte ribadisce che la responsabilità dell'amministratore che non abbia direttamente posto in essere il fatto dannoso può derivare da colposa ignoranza dei segnali d'allarme o da inerzia colpevole, ma nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difformità rispetto ai fatti accertati.
la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte diversa da quella onerata, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare il cattivo apprezzamento delle prove o di introdurre in cassazione una ricostruzione fattuale diversa da quella di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'amministratore privo di deleghe non risponde automaticamente delle condotte dannose degli altri amministratori: la responsabilità sorge solo se, in presenza di segnali di allarme o di conoscenza conoscibile del fatto pregiudizievole, egli ometta colpevolmente di attivarsi con la diligenza richiesta dalla carica.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito prospettare una situazione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito: se il motivo presuppone fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, esso è inammissibile.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia alterato il riparto dell'onere della prova; non può essere usata per contestare la valutazione, l'attendibilità o il peso delle prove raccolte.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il mancato apprezzamento di singole risultanze istruttorie o il dissenso sulla ricostruzione probatoria del giudice di merito.
- Per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo è necessario indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso nel processo, nonché la sua effettiva decisività.
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