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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46344/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da MPS Banca/AMCO relativamente a crediti originati da un mutuo fondiario con ipoteca su immobile confiscato. La ricorrente censura violazione e falsa applicazione dell'art. 52, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 per avere il G.i.p. omesso una valutazione analitica sul requisito della "strumentalità" del credito rispetto all'attività illecita e sull'onere del creditore di dimostrare la propria buona fede al momento della concessione del mutuo; deduce inoltre vizi di motivazione per non avere il giudice spiegato in quale modo la banca avrebbe potuto conoscere la strumentalità attraverso una più approfondita istruttoria e per non avere valutato documenti prodotti a sostegno della buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del decreto impugnato eccessivamente sintetica e carente sotto il profilo dell'analisi della strumentalità e della buona fede del creditore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul necessario accertamento analitico del nesso di strumentalità e sull'onere probatorio del terzo creditore, osservando che la mera incompletezza dell'istruttoria bancaria non basta a escludere la buona fede se non esiste un nesso causale tra la negligenza e la mancata verifica della strumentalità. Conseguentemente ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato per un nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Napoli, invitando a motivare compiutamente la decisione alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che - come recita il nuovo testo della disposizione - non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, solo in tal caso incombendo sul creditore, ai fini dell'insinuazione al passivo della procedura, l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata

    La Corte richiede al giudice una dimostrazione analitica della strumentalità e afferma che il creditore deve provare la propria buona fede; la negligenza bancaria rileva solo se ha impedito la verifica del nesso di strumentalità.

  • art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011

    Consente al terzo interessato il ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di prevenzione senza particolari condizioni e rende applicabile integralmente l'art. 606 c.p.p., ampliando le possibili censure in cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Applicabile integralmente ai ricorsi ex art. 59, comma 9: la cassazione puo' essere proposta con tutti i motivi previsti, non limitandosi alla sola violazione di legge.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Pur consentendo motivazioni sintetiche per i decreti, impone che la motivazione sia adeguata alla specificità e complessità del caso; qui la sintesi del G.i.p. non è risultata sufficiente.

  • d.lgs. n. 231 del 2001 e d.lgs. n. 231 del 2007

    Richiamati come profili di mancata osservanza normativi rilevanti, ma la Corte osserva che la loro mera invocazione non sostituisce l'analitica valutazione della buona fede del creditore e del nesso causale tra violazioni e ignoranza della strumentalità.

  • legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 20 (modifica art. 52 d.lgs. 159/2011)

    La modifica ha chiarito il contenuto dell'art. 52 richiamato dalla Corte: il nuovo testo rafforza la necessita' di accertare la strumentalità e conferisce al creditore l'onere probatorio della buona fede.

Massime di principio

  • Il giudice, nell'esaminare opposizioni allo stato passivo in materia di misure di prevenzione patrimoniale, deve motivare in modo analitico e puntuale la sussistenza della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; la mera affermazione non basta.
  • Il terzo creditore ha l'onere di provare la propria buona fede al momento della costituzione del rapporto; tale prova può essere anche indiziaria quando la documentazione originaria non sia più disponibile per il decorso del tempo.
  • La semplice incompletezza o carenza dell'istruttoria bancaria non è di per sé sufficiente a escludere la buona fede: occorre dimostrare che la negligenza ha determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità.
  • Se la motivazione del giudice è eccessivamente sintetica e non spiega il nesso tra fatti, elementi probatori e conclusioni, la cassazione puo' annullare e rinviare per un nuovo esame.
  • In procedura, il terzo creditore dovrebbe documentare le verifiche di diligenza svolte all'epoca dell'erogazione (istruttoria, controlli reddituali/patrimoniali, comunicazioni), poiché tali elementi sono centrali per dimostrare la buona fede.
  • Avverso i decreti sulla formazione dello stato passivo e sulle misure di prevenzione patrimoniali il ricorso in cassazione è consentito ai sensi dell'art. 59, comma 9 e puo' fondarsi su tutte le censure previste dall'art. 606 c.p.p.

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