Cassazione Penale, Sentenza n. 25831/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'opposizione proposta contro il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione di varie norme processuali e sostanziali: artt. 76, comma 4-bis, e 99 d.P.R. n. 115/2002, 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., art. 41-bis O.P. e art. 12 preleggi. Sosteneva che il Tribunale avesse illegittimamente respinto l'opposizione usando massime di esperienza per svalutare la documentazione prodotta a prova della non abbienza; che avesse erroneamente valorizzato la sottoposizione dell'istante al regime detentivo dell'art. 41-bis O.P.; che avesse mal interpretato il dato normativo; e che avesse trascurato provvedimenti di ammissione al beneficio emessi in altri procedimenti da diverse autorità giudiziarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la genericità e l'aspecificità della doglianza, priva di un effettivo confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata; dall'altro, ha affermato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione relativa di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 può essere vinta solo mediante specifiche allegazioni fattuali idonee a dimostrare la non abbienza, non essendo sufficiente una semplice autocertificazione o certificazione reddituale. Ha inoltre ritenuto non illogica la valutazione del Tribunale circa l'inidoneità di taluni elementi dedotti (assenza di beni intestati e lunghi periodi di detenzione) e ha escluso che avessero efficacia vincolante le precedenti ammissioni al beneficio disposte in altri procedimenti, poiché l'accertamento sul reddito va compiuto autonomamente dal giudice penale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
vizio dedotto come inosservanza di norme processuali.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede una presunzione relativa di superamento del reddito per soggetti condannati per gravi reati; la presunzione è superabile con prova contraria e specifiche allegazioni sulla non abbienza.
art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002
contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto del patrocinio a spese dello Stato è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, includendovi la totale carenza di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione all'obbligo di motivazione.
richiamato a sostegno del dedotto vizio motivazionale dell'ordinanza.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato come norma processuale asseritamente violata.
il ricorrente contestava l'uso del regime detentivo speciale come elemento valorizzato dal giudice; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, la decisione fosse fondata su una presunzione di illecita accumulazione di sostanze derivante solo da tale regime.
art. 12 preleggi
art. 12 R.D. n. 262 del 1942
richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del dato normativo, senza che la Corte vi attribuisca rilievo decisivo autonomo.
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per evidenziare che anche l'accertamento del reddito imponibile, rilevante ai fini del delitto di falsità nella richiesta di patrocinio, compete autonomamente al giudice penale.
impone al ricorrente, in caso di inammissibilità, il pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; il vizio di motivazione rileva solo quando la motivazione sia del tutto mancante.
- La presunzione di superamento del limite reddituale prevista per i soggetti condannati per determinati gravi reati ha natura relativa: può essere vinta solo mediante una prova contraria seria, fondata su concreti elementi di fatto idonei a dimostrare in modo chiaro e univoco la reale condizione economica dell'istante.
- Non è sufficiente, per superare la presunzione di abbienza o per ottenere il beneficio, la mera autocertificazione o la sola certificazione reddituale, se non accompagnate da elementi fattuali concreti e verificabili.
- In assenza di un'adeguata allegazione probatoria da parte dell'istante, il giudice non è tenuto a svolgere ulteriori specifici accertamenti sulla condizione economica.
- Gli elementi indiziari tratti da massime di esperienza possono essere utilizzati dal giudice per valutare la capacità economica del richiedente, purché la decisione sia sorretta da un ragionamento logico e non da presunzioni assolute.
- Le precedenti ammissioni al patrocinio in altri procedimenti non vincolano il giudice chiamato a decidere sulla nuova istanza, poiché l'accertamento del reddito deve essere compiuto autonomamente nel singolo procedimento.
- La valutazione del reddito e della non abbienza, anche quando rilevante rispetto a ipotesi di reato specifiche, spetta al giudice penale in piena autonomia, nel rispetto del contraddittorio e delle regole di valutazione della prova.
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