Cassazione Penale, Sentenza n. 30028/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) in relazione a tre dei quattro profili di colpa contestati: 1) omessa vigilanza del preposto nel montaggio/smontaggio ponteggi (si deduce che nel gruppo dei pontisti era presente un preposto regolarmente indicato nel PiUMS e dotato di attestati); 2) omessa installazione di adeguate impalcature durante lavorazioni in quota (l'imputato negava che lavori in quota fossero eseguiti da propri dipendenti nel cantiere ispezionato); 3) carenza di elementi essenziali nel piano operativo di sicurezza (il Piano risultava invece approvato dal CSE e ritenuto idoneo dall'Ispettorato del Lavoro di Milano). La difesa sosteneva che la motivazione fosse assente, contraddittoria o illogica rispetto a questi profili e produceva documentazione a supporto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo sotto il profilo della motivazione, ritenendo che la sentenza di merito, pur sintetica, avesse adeguatamente indicato gli elementi probatori e le ragioni del convincimento (richiamo ai requisiti dell'art. 546 c.p.p.). Tuttavia, a prescindere dal merito delle censure, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché le contravvenzioni contestate, commesse il 13 marzo 2019, si sono estinte per prescrizione (calcolata nella sua massima estensione a 5 anni ex artt. 157 e 161 c.p.), decorrendo integralmente al 13 marzo 2024, antecedente alla pronuncia; conseguente declaratoria di estinzione del reato e annullamento della condanna.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
Le norme citate (artt. 136, comma 6; 134; 122; 96, comma 1, lett. g)) sono state richiamate come fattispecie di reato relative alla sicurezza sul lavoro, la cui violazione è stata ritenuta dal Tribunale sulla base di atti e testimonianze; nonostante ciò, l'estinzione per prescrizione ha impedito la conservazione della condanna.
decreto-legge n. 137 del 2020
Richiamato come norma procedurale relativa alle conclusioni del Procuratore generale in Cassazione (in questo caso il PG ha invocato l'inammissibilità del ricorso).
codice di procedura penale
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: consentiva al ricorrente di dedurre il vizio di motivazione in Cassazione; la Corte ha esaminato la censura e l'ha ritenuta infondata sul punto della motivazione.
codice di procedura penale
art. 546 c.p.p.: "e) la concisa esposizione [544] dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie [192]"
La Corte ha applicato questa norma per valutare se la motivazione della sentenza di merito fosse sufficiente: ha ritenuto che, anche in forma sintetica e con rinvio per relationem ad atti processuali noti, la motivazione fosse adeguata e logica, e pertanto non sussistesse il vizio denunciato.
codice penale
Artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma: richiamati ai fini del calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha considerato il termine nella massima estensione (5 anni) e ha ravvisato la decorrenza integrale del termine entro il 13/03/2024, con conseguente estinzione del reato.
Massime di principio
- La Cassazione valuta la sufficienza della motivazione in modo complessivo: non è necessario che il giudice di merito discuta ogni dettaglio delle deduzioni difensive, purché risulti chiaramente il percorso logico e gli elementi probatori ritenuti decisivi (art. 546 c.p.p.).
- Anche se un vizio di motivazione non è ritenuto sussistente, il giudice di legittimità può annullare la condanna quando il reato si è estinto per prescrizione; il calcolo della prescrizione va sempre verificato e può decidere l'esito del processo indipendentemente dal merito delle censure.
- La presenza di documentazione che supporta l'adempimento delle misure di sicurezza (es. PiUMS, attestati, approvazione CSE, valutazioni dell'Ispettorato) può essere rilevante in giudizio, ma non garantisce automaticamente l'assoluzione: conta la valutazione complessiva degli elementi probatori e il momento in cui le misure sono state adottate (compliance post-ispezione può non escludere responsabilità per il periodo antecedente).
- In contenziosi su sicurezza sul lavoro è cruciale documentare tempestivamente la conformità (nomina e compiti del preposto, Piani e approvazioni, procedure operative) e conservare prove (presenze, ruoli, attestazioni) per contrastare efficacemente contestazioni basate su accertamenti ispettivi.
- Sollecitare e verificare immediatamente il computo dei termini di prescrizione è strategico: anche quando si ottiene una decisione di merito favorevole, l'estinzione del reato per prescrizione può intervenire prima della pronuncia e determinare l'annullamento senza rinvio.
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