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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16554/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dai danni subiti da un terreno privato in Amandola a seguito di un movimento franoso che, secondo i giudici di merito, sarebbe stato innescato dai lavori di rifacimento della rete fognaria comunale eseguiti dalla società convenuta/appaltatrice. In primo e secondo grado era stata accolta la domanda risarcitoria delle proprietarie, con condanna della società al ripristino dello stato dei luoghi e alla messa in sicurezza secondo le indicazioni della consulenza tecnica. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, perché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione in modo apodittico sul fatto che in passato non vi erano stati smottamenti; 2) nullità e vizio motivazionale per non avere considerato che, secondo la c.t.u., la responsabilità della società era al più minima, mentre la causa principale sarebbe stata il mancato convogliamento delle acque meteoriche e sarebbe emersa anche una possibile corresponsabilità del Comune, con conseguente richiesta di riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio e di nuova c.t.u.; 3) nullità della sentenza per avere attribuito alla società lavori di consolidamento e regimentazione delle acque che sarebbero invece di competenza del Comune, deducendo anche che tali opere risultavano in tutto o in parte già eseguite dall'ente locale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la motivazione della sentenza d'appello non presentava anomalie tali da integrare il vizio radicale dedotto; la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e delle consulenze tecniche, operazione non consentita in cassazione e peraltro formulata senza rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché, in presenza di doppia conforme, non è scrutinabile il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. senza specificare le differenze tra le motivazioni di primo e secondo grado, sia perché la tesi sulla riduzione proporzionale del risarcimento era giuridicamente infondata: la Corte ha ribadito il principio di equivalenza causale e ha osservato che, una volta accertato che i lavori della società costituivano l'innesco dell'evento franoso, non era ammissibile frazionare il danno in via equitativa per la concorrente incidenza di fattori naturali o ambientali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, privo di una chiara indicazione della norma di diritto violata e, per di più, nuovo in quanto non prospettato in appello. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo in presenza di una motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non quando si contesti la sufficienza o la correttezza della ricostruzione fattuale.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Le doglianze che mirano a una rivalutazione del fatto o delle prove non integrano i vizi denunciabili in cassazione; il n. 5 è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, nei ristretti confini fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando appello e primo grado sono conformi, è precluso il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. salvo che il ricorrente indichi specificamente le differenze tra le due decisioni.

  • artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare gli oneri di specificità e di autosufficienza, indicando puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    In materia di responsabilità civile, il nesso causale materiale è retto dal principio di equivalenza causale; se l'apporto umano è l'innesco necessario dell'evento dannoso, l'autore risponde per intero delle conseguenze secondo normalità, senza riduzioni proporzionali per la minore gravità della colpa o per concause naturali non imputabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non coincide con ogni insufficienza o incongruenza argomentativa, ma solo con anomalie radicali che rendano la motivazione inesistente o incomprensibile.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, dovendo invece indicare specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
  • Non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del nesso causale.
  • In materia di responsabilità civile, quando la condotta umana sia l'antecedente necessario dell'evento dannoso, il responsabile non può ottenere una riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio per la presenza di concause naturali o ambientali, salvo che queste siano da sole sufficienti a produrre l'evento.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a questioni già dedotte nei gradi di merito; le questioni nuove sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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