Cassazione Penale, Sentenza n. 30375/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato il diniego di scarcerazione per decorrenza termini disponendo la retrodatazione alla data del precedente titolo cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p. Lamentava che le due ordinanze custodiali (una del GIP di Livorno relativa a una cessione di hashish del 5/11/2020; l'altra del GIP di Firenze relativa a un'associazione finalizzata all'importazione e traffico di cocaina, eroina e marijuana con fatti dal giugno 2020) dovessero considerarsi in continuazione o connesse teleologicamente, giustificando la retrodatazione della decorrenza dei termini. Inoltre deduceva che gli elementi probatori a fondamento della seconda misura erano stati acquisiti anteriormente all'esecuzione della prima misura (richiamando gli esiti di perquisizione) e, in subordine, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Firenze che ha escluso la sussistenza della continuazione e della connessione teleologica tra i fatti oggetto delle due ordinanze: il fatto di Livorno (cessione di hashish) è risultato autonomo, collegato a soggetti e tipologia di stupefacente diversi rispetto all'associazione contestata a Firenze; gli elementi probatori che hanno portato alla contestazione associativa (tra cui la perquisizione del 7/01/2021) sono posteriori rispetto alla prima ordinanza cautelare e non giustificano la retrodatazione. La Corte ha inoltre respinto come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, richiamando orientamenti della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite in materia di retrodatazione delle misure cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
regola l'impugnazione delle ordinanze del giudice per le indagini preliminari; contesto procedurale del ricorso
disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare ("contestazione a catena"); la Corte conferma che la retrodatazione opera solo se sussiste connessione qualificata o continuazione tra i diversi provvedimenti cautelari
d.P.R. 309/1990, artt. 73, 74, 80
norme sostanziali sui reati di stupefacenti contestati: cessioni, associazione e circostanze aggravanti; utilizzate per definire la natura dei fatti oggetto delle due ordinanze
richiamato dal ricorrente per sostenere la connessione qualificata tra reati; la Corte valuta e rifiuta l'esistenza della connessione teleologica/continuazione nel caso concreto
utilizzato per definire i concetti di continuazione e connessione rilevanti ai fini della retrodatazione
disciplinano il collegamento delle indagini; la Corte sottolinea che il meccanismo del collegamento investigativo è distinto e non sovrapponibile a quello della retrodatazione delle misure cautelari
Costituzione, artt. 3, 13, comma 5, e 24
richiamati nella questione di legittimità costituzionale; la Corte giudica manifestamente infondate le violazioni prospettate alla luce della giurisprudenza costituzionale che legittima la disciplina della retrodatazione
C.E.D.U., art. 5, comma 3
richiamato come parametro di riferimento rispetto alla certezza e durata della custodia cautelare; la Corte evidenzia che la disciplina nazionale si pone in linea con tali garanzie
Giurisprudenza citata (Corte Cost., Sezioni Unite)
es. Corte Cost. n. 408/2005, n. 233/2011; Sez. U n. 23166/2020, n. 14535/2006, n. 21957/2005
la giurisprudenza ha distinto i diversi casi di "contestazione a catena" e indicato regole operative: la Corte nazionale ha applicato tali principi per escludere la retrodatazione nel caso concreto
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiede la prova di una connessione qualificata o di una continuazione tra i fatti oggetto dei diversi provvedimenti cautelari; non è automatica.
- La semplice omogeneità materiale delle violazioni o la contiguità spazio-temporale non sono sufficienti a dimostrare la continuazione o la connessione teleologica.
- I reati associativi formulati in termini generici non implicano di per sé che i singoli reati-fine siano stati già deliberati o previsti all'atto della costituzione del sodalizio; la prova deve dimostrare che specifici reati erano concepiti nel progetto criminoso.
- La valutazione della sussistenza dei presupposti per la retrodatazione è apprezzamento di merito del giudice di merito; la Corte di Cassazione sindaca solo vizi logici o mancanza di motivazione.
- Il collegamento investigativo (art. 371 c.p.p.) è uno strumento per l'organizzazione dell'attività investigativa e non coincide con i criteri per la retrodatazione delle misure cautelari.
- Per ottenere la retrodatazione è necessario che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e che gli elementi probatori sussistessero già a quel momento.
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