Cassazione Civile, Ordinanza n. 30751/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2010-2013, assumendo di non aver potuto utilizzare le agevolazioni previste dall'art. 6, commi 13-19, L. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente). La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva respinto l'appello della società, ritenendo decisivo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione e per contrasto tra dispositivo e motivazione, nonché per asserita ultrapetizione/extrapetizione, invocando gli artt. 156 c.p.c., 36 e 61 D.Lgs. 546/1992 e l'art. 360 c.p.c. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza, per la formulazione non specifica delle censure e perché la sentenza impugnata aveva comunque una motivazione ritenuta completa e coerente; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nelle controversie su rimborso tributario, il contribuente ha la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi della domanda, mentre l'Ufficio può difendersi anche con argomentazioni ulteriori senza incorrere in ultrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato il rimborso. Ha ritenuto che i motivi non fossero autosufficienti, perché non riproducevano adeguatamente la sentenza di primo grado e i motivi di appello, e che la CTR avesse legittimamente escluso il vizio di motivazione della sentenza tributaria di primo grado. È stato anche ribadito che, nel giudizio avente ad oggetto il diniego di rimborso, il contribuente sopporta l'onere di provare il diritto fatto valere e l'Amministrazione può controdedurre anche su profili diversi da quelli esplicitati in sede amministrativa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 388/2000
norma agevolativa posta a base della domanda di rimborso della contribuente.
invocato per sostenere la nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamati come parametri della motivazione della sentenza tributaria; la CTR ha ritenuto la motivazione di primo grado completa ed esaustiva.
le doglianze sono state ritenute formulate in modo promiscuo e quindi inammissibili.
consente all'Amministrazione di svolgere controdeduzioni nel giudizio tributario, anche con argomenti ulteriori rispetto alla motivazione amministrativa del diniego.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto il diniego di rimborso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione va dedotto in modo specifico, indicando il "chiesto" e il punto della decisione che lo avrebbe oltrepassato; non è sufficiente un generico richiamo agli atti di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si denunciano vizi della motivazione o della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, occorre riportare in ricorso gli snodi processuali e testuali rilevanti per consentire il controllo della Corte.
- Nel contenzioso sul rimborso tributario l'Amministrazione può difendersi con argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle poste a base del diniego amministrativo, senza che ciò integri ultrapetizione.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se espone in modo comprensibile l'iter logico decisorio e gli elementi essenziali del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento di parte o ogni risultanza processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →