Cassazione Civile, Ordinanza n. 20959/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente turnista di un'azienda sanitaria locale aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto al servizio mensa, in forma alternativa di buono pasto, anche per il turno notturno 20.00-8.00, per il periodo 1 febbraio 2002-31 dicembre 2008. L'azienda sanitaria, ricorrente per cassazione, ha censurato la sentenza di secondo grado deducendo, con un primo motivo, l'erronea interpretazione dell'art. 29 del CCNL Sanità 20 settembre 2001 e degli accordi sindacali aziendali, sostenendo che il verbale del 13 dicembre 1996 aveva limitato il buono pasto ai soli lavoratori presenti nella fascia 12.30-14.30 e che solo l'accordo del 16 dicembre 2008 avrebbe esteso il beneficio al turno notturno, con effetti non retroattivi. Con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel verbale del 13 dicembre 1996 e nella pretesa efficacia solo ex nunc dell'accordo successivo, lamentando il mancato riconoscimento della retroattività del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., per mancata riproduzione/localizzazione dei verbali e perché la censura mirava in sostanza a un riesame dell'interpretazione degli accordi, senza corretta deduzione della violazione delle regole ermeneutiche; il secondo perché, sotto la veste dell'art. 360, n. 5, c.p.c., contestava in realtà il contrasto tra decisione di primo e secondo grado, che non integra omesso esame di un fatto decisivo. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna dell'azienda sanitaria alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria locale. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e non correttamente inquadrato come violazione dei criteri di interpretazione contrattuale; ha ritenuto il secondo motivo improprio perché volto a denunciare il mero dissenso rispetto alla diversa decisione resa nei gradi di merito, senza un vero omesso esame di un fatto decisivo. Conseguentemente ha confermato la decisione di appello favorevole al dipendente e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre al provvedimento sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
la censura in cassazione deve essere correttamente sussunta nel vizio denunciato; non è ammissibile usare l'omesso esame di fatto per contestare una diversa valutazione interpretativa o il semplice contrasto tra decisioni di merito
il ricorso deve rispettare il principio di specificità, riproducendo almeno i passaggi essenziali degli atti richiamati e indicandone la localizzazione
la deduzione di violazione delle regole ermeneutiche richiede una censura specifica dell'interpretazione contrattuale, non una mera contrapposizione di letture del testo
art. 29 CCNL Sanità 20 settembre 2001
richiamato come fonte contrattuale che collega il diritto alla mensa a una particolare articolazione dell'orario di lavoro
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina del buono pasto e della mensa
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: quando si fonda su documenti o verbali negoziali, il ricorrente deve riportarne i passaggi rilevanti e indicarne la collocazione negli atti, altrimenti la censura è inammissibile.
- La denuncia di violazione delle regole di interpretazione contrattuale non può risolversi in una mera richiesta di nuova lettura del testo o in una diversa ricostruzione del fatto; occorre individuare puntualmente il criterio ermeneutico violato.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare il semplice contrasto tra le decisioni di merito o per ottenere una rivalutazione del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di appello.
- Il riconoscimento di un benefit collegato alla particolare articolazione dell'orario di lavoro dipende dall'accertamento della funzione concreta della prestazione e dalla fonte regolatrice applicabile, ma in cassazione la contestazione di tale accertamento deve rispettare rigorosi requisiti di specificità e corretta qualificazione del vizio denunciato.
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