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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21284/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda civile proposta da due soggetti per una pubblicazione ritenuta lesiva, nei confronti della società editrice, della società collegata al quotidiano e di due persone fisiche. Nel corso del giudizio civile, i medesimi attori si sono costituiti parte civile in un processo penale avente ad oggetto la stessa pubblicazione, iniziativa che il Tribunale ha ritenuto idonea a determinare, ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p., il trasferimento dell'azione civile nel processo penale e quindi la rinuncia al giudizio civile. Il Tribunale di Roma ha pertanto dichiarato estinto il processo civile e compensato le spese. Con il regolamento di competenza i ricorrenti hanno sostenuto che la regola dell'art. 75, comma 1, c.p.c. presuppone identità di oggetto e soggetti tra azione civile e penale e hanno dedotto che il provvedimento del Tribunale sarebbe erroneo perché un editore non sarebbe parte del processo penale richiamato e, quanto a uno dei convenuti, vi sarebbe un diverso procedimento penale senza trasferimento dell'azione civile, con conseguente incertezza sulla sorte del giudizio civile nei suoi confronti. In via preliminare, la Corte ha anche rilevato la tardività del controricorso degli intimati e l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto nel procedimento di regolamento di competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e, conseguentemente, anche il ricorso incidentale. Ha ritenuto, da un lato, tardivi i controricorsi depositati oltre il termine previsto per il procedimento di regolamento di competenza e, dall'altro, che il regolamento di competenza non sia esperibile contro una sentenza che si limiti a dichiarare l'estinzione del processo. Ha inoltre ricordato che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale ex art. 75 c.p.p. dà luogo a una vicenda estintiva del processo civile riconducibile alla litispendenza e non a una decisione sulla competenza, con conseguente non impugnabilità mediante regolamento di competenza. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta in favore dei resistenti, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti e del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    Nel procedimento per regolamento di competenza le parti possono depositare scritture difensive e documenti; il termine previsto per il deposito è ordinatorio e il controricorso può essere considerato come tale atto difensivo.

  • art. 75 c.p.p.

    La costituzione di parte civile nel processo penale, quando interviene dopo l'introduzione dell'azione civile, determina il trasferimento dell'azione civile nel processo penale e la conseguente rinuncia al giudizio civile.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito, ma la Corte precisa che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale non è riconducibile alla disciplina della rinuncia agli atti del processo civile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro rispetto al quale l'ulteriore importo è dovuto in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento per regolamento di competenza non è previsto un autonomo onere di notifica del controricorso; la parte intimata può depositare scritture difensive e documenti entro il termine previsto, ma il deposito tardivo, se eccepito, non produce effetti ai fini della decisione e delle spese.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza non è ammissibile il ricorso incidentale: le difese della parte intimata possono assumere solo la forma di memoria o scrittura difensiva, non di impugnazione incidentale.
  • Il regolamento di competenza non è il mezzo di impugnazione esperibile contro una sentenza che si limiti a dichiarare l'estinzione del processo, perché un simile provvedimento non contiene una statuizione sulla competenza.
  • Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale ex art. 75 c.p.p. produce una vicenda estintiva del processo civile che la giurisprudenza riconduce alla litispendenza, non alla rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.; il provvedimento civile che ne prenda atto non è, quindi, impugnabile con regolamento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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