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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19494/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero impugnava in cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva prorogato di trenta giorni il suo trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri. La proroga era stata disposta su richiesta del Questore, dopo precedenti provvedimenti di trattenimento e proroga, in attesa di riscontro delle autorità consolari del Paese di origine per l'identificazione e il rilascio del lasciapassare necessario al rimpatrio. Il ricorrente deduceva, con quattro motivi, la nullità del decreto per mancanza o apparenza della motivazione e per violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 111 Cost.; sosteneva inoltre che mancassero i presupposti legali della proroga, perché il giudice si era limitato a richiamare la richiesta della Questura senza verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, in particolare la mancata risposta dell'autorità consolare e l'asserita inerzia dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla pretesa nullità per difetto di motivazione, osservando che il decreto, redatto lo stesso giorno dell'udienza e inserito nel relativo verbale/modulo, costituiva con esso un unico atto idoneo a sorreggere la decisione. Ha poi respinto congiuntamente i motivi sulla mancanza dei presupposti della proroga, affermando che la motivazione per relationem era consentita e che il provvedimento dava conto dell'attivazione dell'Amministrazione per ottenere la documentazione necessaria al rimpatrio, nonché dell'attesa di riscontro delle autorità diplomatiche. La Corte ha richiamato i principi interni ed eurounitari secondo cui la proroga del trattenimento è legittima solo se l'Amministrazione dimostra di avere compiuto ogni ragionevole sforzo e che l'allontanamento dura più del previsto per mancata cooperazione dello straniero o ritardi nella documentazione dei Paesi terzi. Nel caso concreto ha ritenuto sufficiente l'allegazione e la produzione documentale dell'invio delle richieste consolari, valorizzando anche la mancata collaborazione dell'interessato alla propria identificazione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    comma quinto; secondo e quarto periodo

    La proroga del trattenimento è ammessa solo in presenza delle condizioni legali e finalizzata a consentire ulteriori attività per l'identificazione e il reperimento dei documenti necessari al rimpatrio, nei limiti rigorosi previsti dalla legge.

  • art. 111 Cost.

    Il provvedimento giurisdizionale deve essere motivato in modo sufficiente; tuttavia, nel caso concreto, la motivazione per relationem al verbale e alla richiesta dell'Amministrazione è stata ritenuta idonea.

  • art. 125, terzo comma, cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del decreto; la Corte ha ritenuto non sussistente la denunciata nullità.

  • art. 13 Cost.

    Il trattenimento incide sulla libertà personale e, proprio per il rango costituzionale del diritto, è ammesso solo entro i limiti e secondo la disciplina rigorosa fissata dalla legge.

  • art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE

    La proroga è legittima solo se, nonostante ogni ragionevole sforzo dello Stato membro, l'allontanamento richieda più tempo per mancata cooperazione dell'interessato o per ritardi nell'ottenimento dei documenti dai Paesi terzi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la sua applicazione perché il procedimento è esente dal contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione di un decreto di proroga del trattenimento dello straniero può essere validamente resa anche per relationem alla richiesta dell'Amministrazione, purché tale richiesta sia agevolmente conoscibile dalla parte e dal difensore e contenga elementi specifici sulle ragioni della proroga.
  • La proroga del trattenimento nei centri per i rimpatri è misura eccezionale, legittima solo se l'Amministrazione dimostra di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per l'esecuzione dell'allontanamento e che il ritardo dipende da mancata cooperazione dell'interessato o da ritardi delle autorità del Paese terzo.
  • Nel controllo giurisdizionale sulla proroga devono essere valutati, oltre agli elementi forniti dall'Amministrazione, anche le osservazioni dell'interessato, la durata del trattenimento già sofferta, le eventuali proroghe precedenti e l'effettiva collaborazione prestata dallo straniero.
  • L'onere di allegare e documentare gli sforzi compiuti per ottenere i documenti necessari al rimpatrio grava sull'Amministrazione istante; grava invece sullo straniero l'onere di dimostrare che il ritardo è imputabile esclusivamente all'inerzia amministrativa o che egli ha cooperato alla propria identificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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