Cassazione Penale, Ordinanza n. 08008/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva condannato l'imputato alla pena di euro 500 di ammenda per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. Avverso tale decisione era stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione. Con il primo motivo si deduceva che il fatto non sussisteva; con il secondo si lamentava il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; con il terzo si denunciava la violazione dell'art. 131-bis c.p.; con il quarto l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; con il quinto l'eccessività della pena. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale ex art. 613 c.p.p., circostanza che determina l'inammissibilità dell'impugnazione anche quando il gravame sia un appello convertito in ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto e sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, senza che la conversione dell'appello in ricorso per cassazione potesse derogare alla regola dell'iscrizione all'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, ma non oggetto di scrutinio nel merito per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nello speciale albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente quale parametro per invocare il proscioglimento in presenza di insufficienza o contraddittorietà della prova.
Richiamato dal ricorrente per ottenere la declaratoria di particolare tenuità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Citato solo indirettamente nel richiamo alla giurisprudenza sul patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; non centrale nella decisione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano sottoscritti da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- L'obbligo di iscrizione nell'albo speciale non subisce deroga per il solo fatto che l'impugnazione sia un appello convertito in ricorso per cassazione: la conversione non sana il difetto di abilitazione del difensore.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le doglianze di merito sul fatto, sull'art. 530, comma 2, c.p.p., sulla particolare tenuità del fatto, sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena restano non esaminate quando l'impugnazione è inammissibile per ragioni processuali preliminari.
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