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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17558/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Danese è stato condannato per detenzione ai fini di cessione di 5.160 g lordi di marijuana contenenti complessivi 98,026 g di THC; fu sorpreso mentre confezionava dosi e si trovavano nel luogo bilancino, buste, ammoniaca. L'imputato ha sostenuto di aver acquistato la sostanza presso un'azienda agricola autorizzata ai sensi della legge n. 242/2016 e la perizia ha rilevato una percentuale media di THC dello 0,2% (conformità ai limiti della legge 242/2016). Con ricorso in Cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione perché la detenzione era regolare e la destinazione alla cessione non sarebbe stata adeguatamente provata; mancato accertamento della concreta efficacia drogante (principio di offensività); 2) vizio di qualificazione giuridica e mancato riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato la destinazione alla cessione sulla base degli elementi probatori (sorprensione in atto di confezionamento, strumenti e contenitori, precedenti specifici) e non ha escluso la concreta efficacia drogante della sostanza in ragione della consistente quantità di THC (98,026 g), sufficiente, secondo il DM 11/04/2006, a confezionare circa 3.961 dosi da 25 mg di THC ciascuna. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui i limiti percentuali di THC previsti dalla legge n. 242/2016 tutelano gli agricoltori ma non valgono automaticamente a legittimare la commercializzazione di derivati diversi da quelli tassativamente elencati nella legge; resta possibile la rilevanza penale salvo verifica dell'assenza di efficacia drogante. I motivi relativi alla lieve entità e all'art. 131-bis sono stati dichiarati inammissibili perché non prospettati in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    art. 73, commi 1 e 4 (reato contestato) e comma 5 (riferimento alla lieve entita)

    Art. 73 punisce la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; la lieve entita prevista dal comma 5 può escludere punibilità ma deve essere specificamente dedotta e valutata in sede di impugnazione

  • Legge 2 dicembre 2016 n. 242

    art. 2 comma 2 (elenco tassativo dei prodotti leciti), art. 4 commi 5 e 7 (soglie percentuali di THC e tutele per gli agricoltori)

    I limiti percentuali di THC tutelano l'attività agricola ma non costituiscono di per sé norma che legittimi la commercializzazione di derivati non elencati; percentuali inferiori allo 0,2% o fino allo 0,6% non escludono automaticamente rilevanza penale se la sostanza ha concreta efficacia drogante

  • Decreto ministeriale 11 aprile 2006

    definizione della dose media singola come 25 mg di THC per la marijuana

    I giudici hanno usato la misura del DM per stimare il numero di dosi ricavabili e valutare la concreta offensività della detenzione

  • Codice penale, art. 131-bis

    causa di non punibilita per particolare tenuità del fatto

    La possibile non punibilità per particolare tenuità deve essere prospettata tempestivamente e valutata in concreto; qui il motivo non era stato proposto in appello e quindi dichiarato inammissibile in Cassazione

  • Codice di procedura penale, artt. 606 e 609

    art. 606 comma terzo e art. 609 comma secondo (limiti di deduzione in Cassazione)

    In Cassazione non sono ammissibili questioni non dedotte in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre in grado d'appello; perciò nuovi profili non sollevati in appello sono inammissibili

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (Castignani, Sez. U n. 30475 del 30/05/2019)

    Sez. U n. 30475 del 30/05/2019

    Ha chiarito che la commercializzazione di derivati della canapa non espressamente elencati può integrare il reato di cui all'art. 73 salvo che sia dimostrata l'assenza di ogni efficacia drogante (principio di offensività); le soglie di THC della legge 242/2016 hanno natura tassativa rispetto ai prodotti elencati ma non estendono automaticamente liceità ad altri derivati

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    sentenza citata nel dispositivo per motivare l'onere della somma alla Cassa delle ammende

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della somma

Massime di principio

  • L'acquisto della sostanza da un'azienda agricola autorizzata ai sensi della legge 242/2016 non esclude automaticamente la rilevanza penale se la sostanza non rientra tra i prodotti tassativamente consentiti o se, pur rispettando limiti percentuali, ha concreta efficacia drogante.
  • La verifica della 'concreta offensività' richiede valutazioni fattuali e, se necessario, dati tecnici: la mera percentuale media di THC non è sufficiente per escludere l'efficacia drogante quando la quantità assoluta di principio attivo permette il confezionamento di molte dosi.
  • Elementi indiziari come essere sorpresi nel confezionare dosi, trovare strumenti e materiali per il confezionamento, la quantità complessiva e precedenti specifici rafforzano la valutazione della destinazione alla cessione.
  • I limiti percentuali della legge n. 242/2016 tutelano gli agricoltori ma non costituiscono un salvacondotto per la commercializzazione di derivati non espressamente consentiti: la liceità commerciale va valutata rispetto all'elenco tassativo e all'effettiva offensività.
  • In Cassazione non si possono sollevare questioni non prospettate in appello (artt. 606 e 609 c.p.p.): per preservare il diritto di controllo della Corte superiore, difese nuove o alternative dovrebbero essere formulate già nel gravame in appello.
  • La richiesta di applicazione di istituti attenuanti o cause di non punibilità (es. art. 131-bis) deve essere tempestiva e ben motivata nei precedenti gradi processuali per poter essere esaminata in Cassazione.

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