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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12536 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava le cartelle esattoriali relative agli anni d’imposta 1993 e 1994, con cui si chiedeva a B.G. il pagamento di imposta, sanzioni e interessi per l’omesso versamento, da parte della Colle Azzurro s.r.l., dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese. L’Agenzia contestava la decisione della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva annullato le cartelle: secondo l’Agenzia, per le violazioni anteriori al 1° aprile 1998 l’art. 98 del D.P.R. n. 602/1973 prevedeva la responsabilità solidale del rappresentante della società per le sanzioni. B.G. aveva inoltre dedotto che le cartelle, notificate nel 2001 direttamente a lui e non alla società, erano state notificate a un ex rappresentante, e che la sua eventuale responsabilità non poteva estendersi all’imposta e agli interessi. La CTR aveva ritenuto necessaria la previa formazione e tentata riscossione del credito nei confronti della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia e cassato la sentenza della CTR, rinviando ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che le violazioni commesse negli anni 1993 e 1994 restano assoggettate alla disciplina anteriore al 1° aprile 1998: le sanzioni sono riferite alla società, ma il suo rappresentante risponde in solido secondo l’art. 98 del D.P.R. n. 602/1973; non occorre uno specifico provvedimento né una previa escussione della società, essendo sufficiente la notifica della cartella al rappresentante. Il ricorso incidentale condizionato di B.G. è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva questioni d’appello rimaste assorbite: esse potranno essere fatte valere davanti al giudice di rinvio. La Cassazione non ha deciso nel merito le contestazioni incidentali sulla notifica e sull’estensione della responsabilità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 27

    Le violazioni commesse in epoca precedente al 1/04/1998 (quali quelle che qui interessano, riguardanti gli anni di imposta 1993 e 1994) continuano, invece, ad essere riferite alla società, all'associazione o all'ente, con permanenza della responsabilità solidale della persona fisica prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98 senza che possa trovare applicazione il principio del "favor rei".

    La disciplina successiva non sposta retroattivamente sulla persona fisica l’imputazione delle violazioni anteriori al 1° aprile 1998, né elimina la responsabilità solidale prevista dalla disciplina previgente.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 98, commi 1 e 6

    Invero, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 1, concernente "disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", prevedeva, per quanto riguarda la fattispecie in esame, la responsabilità diretta della società contribuente, alla quale si aggiungeva, in base alla espressa previsione del comma 6 dello stesso articolo, la responsabilità solidale della persona fisica che ne aveva la rappresentanza, obbligata "in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente".

    Per le violazioni anteriori alla riforma, la società resta responsabile in via principale e la persona fisica che la rappresentava è coobbligata in solido per le sanzioni nei termini previsti dalla norma.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 2, comma 2

    In forza del sistema introdotto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, poichè per l'art. 2, comma 2, "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione", "coloro che . . . hanno la rappresentanza" di un soggetto passivo d'imposta ovvero di un "inadempiente" all'obbligo tributario sono divenuti dunque direttamente responsabili delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme (formali e sostanziali) tributarie.

    Dal 1° aprile 1998 il sistema personalizza la sanzione, attribuendola direttamente alla persona fisica autrice o concorrente nella violazione; tale regime non si applica alle violazioni commesse prima di quella data.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 11

    Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero da dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

    Nel regime introdotto dalla riforma, l’autore persona fisica è responsabile della sanzione e l’ente nel cui interesse ha agito è obbligato al pagamento della somma corrispondente, con diritto di regresso.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 16

    La norma ha abrogato l’art. 98 del D.P.R. n. 602/1973 contestualmente all’entrata in vigore della nuova disciplina; l’abrogazione non elimina la responsabilità prevista per le violazioni commesse prima del 1° aprile 1998.

  • Codice di procedura civile, art. 346

    La disposizione non si applica nel giudizio di Cassazione alle questioni assorbite in appello: la parte vittoriosa nel merito non deve riproporle con ricorso incidentale o controricorso e può farle valere davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Per individuare chi risponde delle sanzioni tributarie occorre guardare alla data della violazione: quelle commesse prima del 1° aprile 1998 restano soggette alla disciplina previgente; per quelle successive opera il principio di personalizzazione della sanzione.
  • Nel regime anteriore al 1° aprile 1998, la responsabilità della società e quella solidale del rappresentante coesistono. L’abrogazione della norma non cancella la responsabilità riferita a violazioni già commesse.
  • Secondo la decisione, per riscuotere dal rappresentante la sanzione solidale non è necessaria una previa escussione della società né uno specifico provvedimento distinto: è sufficiente la notifica della cartella al rappresentante. La regolarità concreta della notifica e l’eventuale cessazione dalla carica restano questioni da valutare nel caso specifico.
  • La parte vittoriosa in appello non può proporre ricorso incidentale, anche condizionato, per questioni assorbite, perché manca la soccombenza. Dopo la cassazione può riproporle al giudice di rinvio.

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