Cassazione Civile, Ordinanza n. 22982/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte della banca trattaria, di otto assegni bancari recanti firme di traenza materialmente false, apparentemente emessi da un cliente della banca e successivamente accreditati sul conto corrente intestato al ricorrente. A seguito dell’azione proposta dai titolari del conto di provenienza delle somme, la banca fu condannata in primo grado a risarcire il danno; in quel giudizio la banca aveva anche chiamato in causa il correntista e altri soggetti, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile tale domanda. In appello, la banca ottenne invece la condanna del correntista alla restituzione di euro 954.000, oltre interessi legali, qualificando la pretesa come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello con sei motivi: ha dedotto la nullità per difetto di interesse della banca ad agire contro di lui, sostenendo che la banca avesse già ottenuto manleva dalla propria intermediaria; ha lamentato ultrapetizione e violazione delle norme processuali perché la domanda della banca sarebbe stata solo di regresso e non di ripetizione d’indebito; ha invocato la formazione di un giudicato interno su una pretesa già definita nel primo grado; ha contestato l’utilizzabilità dei titoli per mancata verificazione delle firme disconosciute; ha sostenuto che spettasse alla banca provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento; infine ha censurato il rigetto delle sue domande subordinate di compensazione e risarcimento del danno per gli investimenti affidati all’intermediaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’interesse ad agire della banca, osservando che la questione era comunque coperta da giudicato interno e che l’eccezione di difetto di interesse era stata proposta solo tardivamente. Ha dichiarato inammissibile, per novità e difetto di autosufficienza, il motivo sul preteso giudicato interno relativo alla domanda proposta nel giudizio di primo grado. Ha ritenuto non fondati i motivi sulla natura della domanda e sulla pretesa ultrapetizione, affermando che la banca aveva correttamente esercitato azione di ripetizione di indebito contro il beneficiario apparente degli assegni falsificati. Ha inoltre escluso che il disconoscimento delle firme sul retro degli assegni fosse decisivo, perché la ratio decidendi si fondava sull’avvenuto accredito delle somme sul conto del ricorrente e sulla mancata prova di una diversa provenienza del denaro. Infine ha dichiarato inammissibile la censura sul rigetto della compensazione e della domanda risarcitoria, perché diretta in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
l’interesse ad agire è richiesto per la proponibilità della domanda, ma la relativa questione può essere coperta da giudicato interno se non ritualmente devoluta
richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità dedotta, ma non ritenuto decisivo
invocato per sostenere ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata immutazione dei fatti costitutivi della domanda
richiamato per contestare la valutazione delle prove e il disconoscimento documentale, ma senza esito favorevole
invocato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie; il motivo è stato sostanzialmente ritenuto inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito
la banca aveva precisato in tale sede la domanda di ripetizione di indebito contro il correntista
richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali, senza accoglimento
richiamato in relazione al giudicato interno
i motivi di appello devono essere specificamente proposti nell’atto di appello, non in comparsa conclusionale
invocato per lamentare una domanda nuova in appello; la Corte esclude la violazione
richiamato nel motivo sul giudicato e sulla manifesta infondatezza dell’appello
richiamato nel motivo sul giudicato e sulla manifesta infondatezza dell’appello
la falsità della firma di emissione non crea obbligazione cartolare; la banca che ha pagato può ripetere l’indebito oggettivo dall’accipiens
richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso riparto dell’onere della prova, ma la Corte valorizza la mancata prova della diversa causale del versamento
richiamato con riguardo al danno risarcibile nelle domande subordinate
richiamato con riguardo alla liquidazione del danno
richiamato con riguardo al criterio di liquidazione del danno
richiamato nel motivo sulla contestazione delle sottoscrizioni
richiamato nel motivo sulla contestazione delle sottoscrizioni
richiamato per l’estinzione per rinuncia di altri ricorrenti nel medesimo procedimento
richiamato per l’estinzione per rinuncia di altri ricorrenti nel medesimo procedimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- In tema di pagamento di assegni bancari recanti firma di traenza materialmente falsa, la falsità della firma non genera alcuna obbligazione cartolare a carico dell’autore apparente e non impedisce alla banca che abbia pagato di agire in ripetizione di indebito contro il soggetto che abbia ricevuto o tratto vantaggio dall’accredito delle somme.
- Quando la banca agisce ex art. 2033 c.c. contro il beneficiario apparente delle somme, l’elemento decisivo è l’effettivo accreditamento del denaro sul conto del convenuto e la mancanza di una valida causale giustificativa del versamento; è irrilevante, ai fini della ripetizione, la mancata prova di una girata o di ulteriori sottoscrizioni se la ratio decidendi si fonda sull’indebito accredito.
- L’eccezione di difetto di interesse ad agire e le altre questioni processuali devono essere ritualmente devolute nei modi e nei tempi previsti dal rito; le deduzioni formulate solo in comparsa conclusionale non sono idonee a fondare un motivo di appello.
- Le questioni non esaminate dalla sentenza impugnata e prospettate per la prima volta in cassazione sono inammissibili se il ricorrente non allega e non dimostra, con adeguato autosufficiente richiamo agli atti, di averle dedotte nei gradi di merito.
- La censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa è inammissibile in sede di legittimità.
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