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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17363/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 28/04/2022 per giustificato motivo oggettivo (crisi aziendale e ristrutturazione organizzativa). Il lavoratore ha dedotto che il datore non ha adempiuto all'obbligo di repêchage (ricollocazione interna). La società ha sostenuto l'impossibilità di riutilizzo delle prestazioni del lavoratore per carenza di competenze e per il ridimensionamento del reparto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano che avevano dichiarato illegittimo il licenziamento per omesso adempimento dell'obbligo di repêchage. La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova concreta dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore, mentre risultava (per mancata contestazione specifica) che gli addetti alle vendite venivano spostati fra reparti (auto usate/auto nuove) con fungibilità. Ha inoltre precisato che le richieste di nuova valutazione in fatto non sono ammissibili in cassazione. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio (euro 5.500,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre oneri), con riferimento anche agli obblighi di contributo unificato previsti dalla normativa citata.

Norme richiamate

  • art. 3, legge n. 604 del 1966

    art. 3 della legge n. 604 del 1966

    Richiama l'onere del datore di lavoro nel giustificare il licenziamento per motivo oggettivo e implica l'obbligo di dimostrare l'effettiva impossibilità di ricollocazione del lavoratore; la Corte ha ritenuto che mere affermazioni non provate siano insufficienti.

  • art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3

    art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3

    Norma invocata per il motivo di cassazione (violazione di legge); la Corte ricorda che il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo se incide sulla ratio decidendi e la prova omessa sarebbe stata decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo. La Corte ha valutato che la ricorrente non ha assolto il proprio onere probatorio circa l'impossibilità di riutilizzo delle prestazioni del lavoratore.

  • art. 18, comma 7, legge n. 300 del 1970

    art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970

    Norma richiamata con riferimento agli effetti e alle tutele connesse ai licenziamenti per ragioni economiche/organizzative; la Corte ne ha tenuto conto nel valutare la legittimità del licenziamento, confermando la declaratoria di illegittimità per omesso repêchage.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese del giudizio: la Corte ha disposto che le spese seguono la soccombenza e ha liquidato le spese a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi: la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore deve provare, in modo concreto e non meramente assertivo, l'impossibilità di ricollocare il lavoratore all'interno dell'organizzazione.
  • Le deduzioni fattuali del lavoratore non specificamente contestate dal datore vengono di norma ritenute provate e possono prevalere nella valutazione del giudice di merito.
  • La fungibilità o la pratica aziendale di spostamento tra reparti (se provata o non contestata) rafforza l'obbligo di repêchage a carico del datore e può rendere illegittimo il licenziamento economico.
  • La censura per omessa ammissione o valutazione di prove in cassazione è efficace solo se la prova avrebbe inciso decisivamente sulla decisione (deve compromettere la ratio decidendi), non per una semplice diversa rivalutazione del merito.
  • L'onere della prova grava sulla parte che afferma il fatto (art. 2697 c.c.): il datore che invoca la carenza di competenze o la ristrutturazione deve documentare tali elementi.
  • Le spese processuali seguono la regola della soccombenza; il ricorso infondato può comportare condanna alle spese e contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato.

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