Cassazione Civile, Sentenza n. 17366/2025 del 27/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato il 22/10/2019 per giustificato motivo oggettivo (esternalizzazione delle attività di laboratorio di analisi). La lavoratrice chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento denunciando l'omesso repêchage; la società deduceva l'impossibilità di ricollocare la dipendente e ha richiamato offerte di ricollocazione effettuate in via conciliativa a favore di altri due dipendenti e una successiva offerta (post reintegrazione) di mansione di addetta alle pulizie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Casa di cura e confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto la domanda della lavoratrice. I giudici territoriali avevano accertato che il datore di lavoro non aveva mai offerto alla lavoratrice mansioni alternative (nemmeno inferiori), che gli elementi prodotti non provavano l'impossibilità di repêchage e che l'offerta di ricollocazione successiva al licenziamento non ha rilevanza ai fini della legittimità del licenziamento. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e degli oneri indicati.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Individua i motivi di ricorso in Cassazione e limita il sindacato sugli apprezzamenti di fatto del giudice di merito; il ricorso non può mirare a una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 115 c.p.c.
Regole generali sulla valutazione della prova; la Corte ricorda che la censura in cassazione non può essere utilizzata per contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Regole sulle prove tecniche e periti; richiamato nel contesto della valutazione delle prove e dei limiti del sindacato di legittimità.
art. 2729 c.c.
Regole sulle inferenze presuntive: le presunzioni devono fondarsi su fatti determinati e portare ad indizi gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito individua i fatti su cui fondare l'inferenza presuntiva e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo omissione di fatto decisivo.
art. 2697 c.c.
Onere della prova: chi allega un fatto ha l'onere di provarlo; nel caso di licenziamento per g.m.o. grava sul datore l'onere di provare l'impossibilità del repêchage.
legge n. 604/1966
Norme sul licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e sugli obblighi del datore di lavoro, tra cui l'obbligo di considerare eventuali ricollocazioni/repêchage.
art. 91 c.p.c.
Principio che disciplina la liquidazione delle spese processuali in caso di soccombenza; applicato per la condanna della ricorrente alle spese.
d.P.R. n. 115/2002
Previsione sul contributo unificato; la sentenza registra l'obbligo della ricorrente al versamento aggiuntivo previsto.
Massime di principio
- In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore deve provare non solo la soppressione del posto, ma anche l'effettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore; l'onere probatorio grava sul datore.
- Offerte di ricollocazione avanzate successivamente al licenziamento (o dopo la richiesta di reintegrazione) hanno rilevanza limitata o nulla ai fini della legittimità del licenziamento: ciò che conta è l'effettiva possibilità di repêchage al momento del licenziamento.
- La deduzione di assenza di alternative occupazionali richiede elementi concreti e, se vi sono elementi che fanno ritenere possibili ricollocazioni (assunzioni successive, offerte ad altri, dimensioni aziendali), il giudice può ritenere l'inadempimento dell'obbligo di repêchage.
- La valutazione delle prove e delle presunzioni spetta al giudice di merito; la Corte di Cassazione non riesamina i fatti salvo omissione di un fatto decisivo o vizi di motivazione qualificati.
- Il demansionamento può essere oggetto di valutazione: l'offerta di mansioni inferiori è rilevante se praticabile senza sacrifici disproportionati, ma il datore deve dimostrare l'impossibilità di qualsiasi ricollocazione compatibile; elementi relativi a training necessario e rilevanza della diversa mansione devono essere valutati dal giudice di merito.
- In situazioni analoghe il datore dovrebbe documentare preventivamente e in modo formale le ricerche di ricollocazione e le ragioni oggettive dell'impossibilità di repêchage (evidenze sulla struttura organizzativa, mancanza di posti compatibili, tempi e modalità), per opporre efficacemente la giustificazione del licenziamento.
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