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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17207/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa al licenziamento per giusta causa intimato da Ambiente S.p.A. a Giuseppe Poletti per fatti avvenuti durante l'espletamento del servizio cimiteriale (richiesta di denaro in occasione di una tumulazione) e, contestualmente, eccezione datoriale di nullità del rapporto di lavoro per mancanza di procedure concorsuali/di selezione all'atto dell'assunzione (lavoratore assunto originariamente da Linda S.p.A. in somministrazione e poi riassunto con verbale di conciliazione nel 2014 senza evidenza pubblica). In primo grado il licenziamento era stato annullato per insussistenza materiale del fatto contestato e la nullità del rapporto esclusa; la Corte d'Appello ha confermato il rigetto del reclamo; la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tra l'altro la violazione dell'obbligo di procedure selettive previsto per le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la valutazione della Corte territoriale circa l'inesistenza della violazione delle procedure concorsuali obbligatorie per le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali. La Cassazione ha affermato che la mancata osservanza delle procedure concorsuali/di selezione prevista dall'art. 18 del d.l. n.112/2008 (applicabile ratione temporis) determina la nullità del contratto di lavoro (art. 1418 c.c.) e che una conciliazione giudiziale non può sanare una nullità derivante dalla violazione di norme imperative di reclutamento. Assorbiti gli altri motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata; ritenuto che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando le domande originarie di Giuseppe Poletti. Inoltre, rilevato che la società aveva concausato l'irregolarità dell'assunzione, la Corte ha ritenuto giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. con l. n. 133/2008)

    Per le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali l'art. 18 ha imposto procedure di reclutamento secondo criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità; la loro omissione determina la nullità del contratto di lavoro.

  • art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016

    La disposizione rende espressa la conseguenza della nullità dell'assunzione per le società partecipate, consolidando quanto già desumibile dalla giurisprudenza.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001, comma 3

    Stabilisce i principi di trasparenza e concorsualità per il reclutamento nel settore pubblico; la Corte ritiene applicabili tali principi anche alle società in house che gestiscono servizi pubblici locali.

  • art. 113 d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

    Rilevante per l'inquadramento delle società che gestiscono servizi pubblici locali e per la qualificazione della partecipazione pubblica dell'ente gestore.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato come fondamento della nullità del contratto stipulato in violazione di norme imperative relative al reclutamento pubblico.

  • art. 2113 c.c.

    Indica la possibile annullabilità di atti che dispongono di diritti derivanti da norme inderogabili; la Corte distingue tra annullabilità e nullità, affermando che la conciliazione non può eliminare la nullità imposta da norme imperative di reclutamento.

  • artt. 185 e 420 c.p.c. (conciliazione)

    La conciliazione giudiziale ha effetto di chiusura del giudizio e valore di titolo contrattuale esecutivo, ma non è equivalente ad una sentenza e non sempre può sanare nullità derivanti da violazioni di norme imperative.

  • art. 19 d.lgs. n. 276/2003 (somministrazione)

    Rilevante per la qualificazione del rapporto di lavoro iniziale del lavoratore in somministrazione con Linda S.p.A.; la Corte ha valutato gli effetti della precedente somministrazione rispetto agli obblighi di reclutamento.

  • art. 18 legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori), commi 4-6

    Richiamato in relazione alle tutele reintegratorie attenuate applicate dalla Corte territoriale in caso di insussistenza materiale del fatto contestato; la Cassazione ha ritenuto superflua tale valutazione in presenza della nullità del contratto per irregolarità di reclutamento.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto e ha deciso la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali (in house), il reclutamento del personale deve avvenire con procedure selettive/concorsuali conformi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità: la mancata osservanza può determinare la nullità del contratto di lavoro.
  • Una conciliazione giudiziale (verbale conciliativo) non può sanare una nullità derivante dalla violazione di norme imperative di reclutamento: il titolo contrattuale nato da conciliazione non equivale a una sentenza e resta soggetto alle sanzioni ordinarie di nullità.
  • Se l'assunzione è viziata per omissione delle procedure di evidenza pubblica imposte dalla normativa sul reclutamento pubblico, non è possibile la mera conversione o stabilizzazione dell'incarico in tempo indeterminato a sanatoria; la nullità permane.
  • Quando la nullità deriva da norme imperative di carattere pubblico, il giudice della legittimità può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.).
  • Se il datore di lavoro ha concorso a cagionare l'irregolarità dell'assunzione, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
  • Occorre distinguere gli effetti di annullabilità (art. 2113 c.c.) rispetto alla nullità (art. 1418 c.c.): atti di disposizione derivanti da conciliazione possono essere annullabili quando incidono su diritti inderogabili, ma la nullità per violazione di norme imperative di reclutamento resta insuscettibile di sanatoria tramite mera conciliazione.

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