Cassazione Civile, Sentenza n. 17201/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace la cessione del ramo d'azienda relativo alla Direzione Recupero Crediti (DRC) da Intesa Sanpaolo Group Service a Tersia/Intrum, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nell'applicare l'art. 2112 c.c. e nella motivazione. I lavoratori avevano dedotto la nullità della cessione per insussistenza dell'autonomia funzionale e per difetto di preesistenza del ramo ceduto, con conseguente inefficacia del trasferimento dei rapporti di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Intrum e di Intesa Sanpaolo, confermando la decisione dei giudici di merito. Ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione della Corte d'appello (anche mediante rinvio a precedenti di merito) ed ha condiviso la valutazione di fatto secondo cui il complesso ceduto non possedeva autonomia funzionale e organizzativa sufficiente per essere qualificato come ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Sono state condannate le società ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
Il ramo d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c. richiede un'entità economica organizzata dotata di autonomia funzionale e preesistenza: il ceduto deve essere in grado, già al momento della cessione, di svolgere con i propri mezzi l'attività cui è destinato e di operare anche sul mercato verso terzi
Norme invocate nei motivi di cassazione per dedurre violazione di legge e nullità per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto infondati tali motivi rispetto alla valutazione di merito e alla motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione raggiunga il minimo costituzionale e sia adeguata anche con rinvio a precedenti
Consente il rinvio a precedenti di merito: la Corte ha confermato la legittimità della motivazione per «relationem» a sentenze di merito analoghe purché sia dimostrata la sovrapponibilità delle fattispecie
Direttiva 2001/23/CE
Richiamata in relazione al principio che l'autonomia dell'entità ceduta deve preesistere al trasferimento; la Corte ha interpretato la direttiva in senso coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia
art. 2082 c.c. (nozione di impresa)
Richiamato per evidenziare che il ramo d'azienda deve rispettare la nozione di impresa e possedere autonomia funzionale idonea allo svolgimento dell'attività imprenditoriale sul mercato
Massime di principio
- Perché una cessione sia qualificata come trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. è necessario dimostrare che il complesso ceduto costituisca un'entità economica organizzata, dotata di autonomia funzionale e di preesistenza rispetto alla cessione
- L'autonomia funzionale comporta la capacità, già al momento dello scorporo, di svolgere con i propri mezzi organizzativi e funzionali l'attività cui il ramo è destinato, anche in rapporto a terzi; una semplice dipendenza da servizi o programmi informatici forniti dal cedente indica assenza di autonomia
- La preesistenza e l'autonomia vanno valutate unitariamente: l'assenza di autonomia funzionale può rendere irrilevante la questione della preesistenza in concreto
- La giurisdizione di merito valuta fatti e prova: le valutazioni probatorie congruamente motivate sono sottratte al sindacato di legittimità (Cassazione non rifa il judge of fact se motivazione è adeguata)
- È possibile trasferire anche rami «dematerializzati», ma occorre provare che il gruppo di lavoratori ceduti costituisca un'unità professionale omogenea con know‑how e strumenti tali da operare autonomamente; la documentazione contrattuale (es. service agreement, dipendenza informatica) è elemento probatorio decisivo
- In sede impugnativa, chi contesta il rinvio a precedenti deve dimostrare la non sovrapponibilità fattuale o l'errore di principio nella decisione richiamata; il rinvio a precedenti di merito è consentito se la motivazione del precedente è effettivamente «incorporata" e pertinente
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