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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16807/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condomino aveva proposto azione ex art. 1137 c.c. contro una deliberazione assembleare del 28 luglio 2010 del condominio. In primo grado intervenne anche un altro soggetto, che aderì alla domanda di annullamento. Il Tribunale accolse l’impugnazione e annullò la delibera, ma compensò integralmente le spese tra tutte le parti. Il solo capo sulle spese fu impugnato in appello dal condomino, che contestava la compensazione; la Corte d’appello respinse il gravame, ritenendo, pur non condividendo i riferimenti del primo giudice alla natura della causa e alla qualità delle parti, che la controversia presentasse obiettiva controvertibilità e incertezza sul diritto, anche per la necessità di CTU e prova testimoniale. In cassazione veniva dedotta la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che mancasse una motivazione idonea e la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte d’appello fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, potendo integrare le gravi ed eccezionali ragioni una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva congruamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado entro i limiti del devolutum. Non sono state regolate le spese del giudizio di cassazione, poiché il condominio non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    regola l'impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali, azione proposta dal condomino contro la delibera

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione delle spese, in assenza di soccombenza reciproca, solo per gravi ed eccezionali ragioni, da motivare specificamente; tra queste può rientrare l'obiettiva incertezza sul diritto controverso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la questione è decisa in conformità alla giurisprudenza di legittimità e l'esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato in relazione al litisconsorzio processuale e all'eventuale necessità di integrazione del contraddittorio

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    l'eventuale ricorso incidentale tardivo perde efficacia in caso di inammissibilità del ricorso principale

  • art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del procedimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, in presenza dei presupposti, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    serve come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, è consentita anche in assenza di soccombenza reciproca quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali può rientrare l'obiettiva incertezza sul diritto controverso.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono essere esplicitamente motivate e riferite a specifiche circostanze della controversia; il giudice d'appello può integrare o correggere la motivazione del primo giudice entro i limiti del devolutum.
  • L'opinabilità delle questioni o l'assenza di un orientamento uniforme possono integrare, se espressive della ragione che ha indotto la parte ad agire o resistere, una situazione di obiettiva controvertibilità rilevante ai fini della compensazione delle spese.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con un orientamento di legittimità consolidato sulla questione decisa e non offra elementi idonei a mutarlo.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo perde efficacia; inoltre, se il contraddittorio non è stato integrato ma il ricorso è prima facie inammissibile, l'integrazione può essere superflua.
  • rami have been selected conservatively only where central issues are effectively addressed in the decision.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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