Cassazione Civile, Ordinanza n. 27382/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il pagamento del T.F.R. maturato alle dipendenze di una società poi cancellata dal registro delle imprese. Il lavoratore aveva agito in via esecutiva senza esito utile, aveva poi presentato istanza di fallimento, rigettata, e aveva domandato all'INPS l'intervento del Fondo. L'INPS ha impugnato la decisione di merito deducendo violazione degli artt. 2, commi 1, 2 e 5, della L. 297/1982, in relazione agli artt. 2313 e 2740 c.c., sostenendo che il lavoratore non avrebbe esaurito le dovute procedure esecutive anche nei confronti del socio accomandatario, asseritamente coobbligato solidale e illimitatamente responsabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva applicato correttamente i principi consolidati in materia di intervento del Fondo di garanzia: è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura esecutiva individuale, senza un onere indistinto di ricerca di beni o di ulteriori condebitori, salvo che risultino beni agevolmente aggredibili o altri coobbligati concretamente utili ai fini di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Nel caso concreto, l'INPS non aveva specificamente confutato l'accertamento di merito circa l'esaustività dell'attività esecutiva già svolta dal lavoratore. Ne è seguita la condanna dell'INPS alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario e con l'avviso relativo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la tutela del Fondo di garanzia per il T.F.R. è subordinata all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata; per il comma 5 l'azione è ammessa quando il datore non sia in concreto assoggettabile a fallimento, purché il lavoratore abbia adempiuto l'onere esecutivo nei limiti dell'ordinaria diligenza
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa responsabilità del socio accomandatario quale coobbligato solidale e illimitatamente responsabile
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita aggredibilità del patrimonio del coobbligato
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso con memoria
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il motivo è stato ritenuto generico per omessa confutazione specifica della motivazione della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non ricorreva un vizio di motivazione deducibile nei limiti del testo novellato
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia per il T.F.R., il lavoratore deve dimostrare l'infruttuoso esperimento di una procedura esecutiva individuale contro il datore di lavoro, ma non è tenuto a svolgere una ricerca indeterminata e generalizzata di beni o di ulteriori condebitori.
- L'ulteriore attività di ricerca è richiesta solo quando emergano, in modo concreto, beni agevolmente aggredibili o altri soggetti coobbligati rispetto ai quali sia ragionevole prospettare una nuova esecuzione fruttuosa.
- In cassazione, la denuncia di violazione di legge non può tradursi nella contestazione della sola ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; se la motivazione di merito non viene specificamente e puntualmente confutata, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
- La verifica dell'adeguatezza dell'attività esecutiva svolta dal lavoratore ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27357/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27358/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27359/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27361/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27364/2021 del 08/10/2021
- ordinanza_civile · 8 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27365/2021 del 08/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →