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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27382/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il pagamento del T.F.R. maturato alle dipendenze di una società poi cancellata dal registro delle imprese. Il lavoratore aveva agito in via esecutiva senza esito utile, aveva poi presentato istanza di fallimento, rigettata, e aveva domandato all'INPS l'intervento del Fondo. L'INPS ha impugnato la decisione di merito deducendo violazione degli artt. 2, commi 1, 2 e 5, della L. 297/1982, in relazione agli artt. 2313 e 2740 c.c., sostenendo che il lavoratore non avrebbe esaurito le dovute procedure esecutive anche nei confronti del socio accomandatario, asseritamente coobbligato solidale e illimitatamente responsabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva applicato correttamente i principi consolidati in materia di intervento del Fondo di garanzia: è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura esecutiva individuale, senza un onere indistinto di ricerca di beni o di ulteriori condebitori, salvo che risultino beni agevolmente aggredibili o altri coobbligati concretamente utili ai fini di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Nel caso concreto, l'INPS non aveva specificamente confutato l'accertamento di merito circa l'esaustività dell'attività esecutiva già svolta dal lavoratore. Ne è seguita la condanna dell'INPS alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario e con l'avviso relativo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 297/1982

    la tutela del Fondo di garanzia per il T.F.R. è subordinata all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata; per il comma 5 l'azione è ammessa quando il datore non sia in concreto assoggettabile a fallimento, purché il lavoratore abbia adempiuto l'onere esecutivo nei limiti dell'ordinaria diligenza

  • art. 2313 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa responsabilità del socio accomandatario quale coobbligato solidale e illimitatamente responsabile

  • art. 2740 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita aggredibilità del patrimonio del coobbligato

  • art. 380bis c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso con memoria

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto generico per omessa confutazione specifica della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non ricorreva un vizio di motivazione deducibile nei limiti del testo novellato

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia per il T.F.R., il lavoratore deve dimostrare l'infruttuoso esperimento di una procedura esecutiva individuale contro il datore di lavoro, ma non è tenuto a svolgere una ricerca indeterminata e generalizzata di beni o di ulteriori condebitori.
  • L'ulteriore attività di ricerca è richiesta solo quando emergano, in modo concreto, beni agevolmente aggredibili o altri soggetti coobbligati rispetto ai quali sia ragionevole prospettare una nuova esecuzione fruttuosa.
  • In cassazione, la denuncia di violazione di legge non può tradursi nella contestazione della sola ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; se la motivazione di merito non viene specificamente e puntualmente confutata, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
  • La verifica dell'adeguatezza dell'attività esecutiva svolta dal lavoratore ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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